Non e' configurabile il peculato in caso di uso episodico ed occasionale dell'autovettura di servizio per fini diversi da quelli istituzionali.
La Cassazione adotta un’interpretazione equilibrata in tema di peculato nel caso di utilizzi impropri dell’autovettura di servizio.

La Corte ritiene che non sia configurabile il reato di peculato d’uso (articolo 314, comma 2, c.p.) in caso di uso momentaneo di un'autovettura di ufficio, anche se per finalità, reali o supposte, non corrispondenti a quelle istituzionali, quando si sia trattato di un uso episodico ed occasionale, non caratterizzatosi, quanto a consistenza (distanze percorse) e durata dell’uso, in fatti di effettiva “appropriazione” dell’autovettura di servizio, suscettibili di recare un concreto e significativo danno economico all’ente pubblico (in termini di carburante utilizzato e di energia lavorativa degli autisti addetti alla guida) ovvero di pregiudicarne l’ordinaria attività funzionale [in termini, di recente, Cassazione, Sezione VI, 10 gennaio 2007, Stranieri].

Il fatto, semmai, può rilevare solo contabilmente o disciplinarmente.

Proprio in applicazione di tale principio, il giudice di legittimità ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso la sentenza del Gup che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti degli assessori di un comune, chiamati a rispondere del reato di peculato d’uso, sul rilievo del numero assolutamente contenuto di episodi di indebito utilizzo dell’autovettura, che peraltro era rimasta sempre nella disponibilità funzionale dell’amministrazione.

(Sentenza Cassazione penale 24/02/2011, n. 7177)


Fonte: IPSOA

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