1 commenti:

ornella ha detto... 28/3/11 13:08

Sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) le unità immobiliari effettivamente destinate ad abitazione principale e le relative pertinenze. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare ad uso abitativo in cui il soggetto ha la propria dimora abituale (che, salvo prova contraria, coincide con quella nella quale egli ha la propria residenza anagrafica). Si considerano inoltre assimilate alle abitazioni principali, e pertanto come tali non pagano l’ICI, gli alloggi concessi dal proprietario in uso gratuito al proprio parente, in linea retta o collaterale. Il rapporto tra coniugi non dà origine né ad un rapporto di parentela né di affinità. Pertanto, in base a quanto da Lei asserito, per l’immobile in comproprietà, Suo marito è tenuto a corrispondere l’ICI in misura pari alla percentuale di sua proprietà.

 
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