In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 32, D.L. n. 78/2010, l'Agenzia delle Entrate commenta con la circolare n. 11/E di ieri le novità introdotte dalla Manovra estiva in ordine alle modifiche introdotte nella disciplina fiscale dettata per i fondi immobiliari chiusi, con particolare riferimento a quello previsto per i proventi corrisposti dagli stessi a soggetti non residenti.
L’art. 32, D.L. n. 78/2010 ha introdotto una serie di significative modifiche alla disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi volte a contrastare l’utilizzo di quello a ristretta base partecipativa finalizzato al godimento dei benefici fiscali previsti dal D.L. n. 351/2001.

Detto articolo ha, tra l’altro, integralmente riformulato la nozione generale di “fondo comune di investimento” – e quindi, indirettamente, anche quella di fondo comune di investimento immobiliare, che ne costituisce una species – mediante la sostituzione della lettera j) dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998.

Per effetto delle modifiche apportate, si definisce ora fondo comune di investimento (anche) immobiliare un patrimonio autonomo, raccolto tra una pluralità di investitori, con finalità di investimento secondo politiche predeterminate, gestito in monte nell’interesse ed in autonomia dai sottoscrittori.

Tale nuova definizione ha impatto anche sulla relativa disciplina fiscale, in quanto per i fondi comuni di investimento immobiliare istituiti alla data del 31 maggio 2010, che non risultano in linea con le nuove disposizioni civilistiche si prevede:
1)l’adeguamento alle nuove disposizioni, con assolvimento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 5% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009, da versarsi in tre rate pari al 40%, 30% e 30% con scadenza 31 marzo 2011, 2012 e 2013, ovvero;
2)(in mancanza di adeguamento) la messa in liquidazione, con assolvimento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 7% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009 (da versare nei termini sub 1) e, in aggiunta, sui risultati conseguiti fino a conclusione della liquidazione, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP con aliquota del 7% da versare entro il 16 del mese di febbraio dell’anno solare successivo a ciascun anno di durata della liquidazione.L’esercizio di tali opzioni, ovvero la verifica che il fondo sia in linea con le nuove previsioni e non necessiti di alcun adeguamento, dipende dalle disposizioni attuative della nuova disciplina rimesse, ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.L. n. 78/2010, ad un emanando decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere emanato entra 30 giorni dalla di entrata in vigore della legge di conversione (avvenuta il 31 luglio 2010) ma che, alla data di redazione del presente commento, non risulta ancora approvato.

È stato inoltre abrogato lo speciale regime di imposizione patrimoniale previsto dall’art. 82, D.L. n. 112/2008 previsto per i fondi immobiliari a ristretta base partecipativa, nonché per quelli riconducibili a persone fisiche appartenenti ad un medesimo gruppo familiare e consistente nell’applicazione di un’imposta patrimoniale nella misura dell’1% sull’ammontare del valore netto degli stessi.

Infine, è stato modificato il regime tributario dei redditi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari percepiti da soggetti non residenti recato dall’art. 7, comma 3, D.L. n. 351/2001. Tale disposizione, prima delle modifiche in commento, prevedeva la non imponibilità dei redditi di capitale derivanti dalla distribuzione periodica o dal riscatto o liquidazione delle quote dei fondi immobiliari percepiti da soggetti:
a)residenti in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;
b)investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti nei Paesi e territori di cui al punto a), aventi ad oggetto della propria attività l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi;
c)enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, nonché banche centrali ed organismi che gestiscono le riserve ufficiali dello Stato.Con la novella normativa in commento, il regime di non imponibilità è stato mantenuto con riferimento ai proventi percepiti da:
a)fondi pensione e OICR esteri istituiti in Stati white list di cui all’art. 168-bis TUIR;
b)enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
c)banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.Ai soggetti diversi da quelli sopra elencati non si applica il regime di esenzione e, quindi, sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 20%, ovvero - se percepiti da soggetti residenti in Paesi con i quali sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni - la minore aliquota da essi prevista.

Tale nuovo regime si applica ai proventi percepiti dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (31 maggio 2010) e sempre se riferiti a periodi di attività dei fondi che abbiano inizio successivamente al 31 dicembre 2009.

Pertanto, ai proventi riferiti a periodi di attività dei fondi chiusi al 31 dicembre 2009 continuano ad applicarsi le previgenti norme.

L’Agenzia chiarisce che - per individuare i proventi con riferimento ai quali continua ad applicarsi la previgente normativa - occorre fare riferimento alla differenza tra il valore netto contabile del fondo:
-così come risultante dai prospetti periodici redatti dalla società di gestione alla data del 31 dicembre 2009;
-quello risultante alla data di costituzione dello stesso aumentato dei rimborsi e diminuito delle sottoscrizioni in detto arco temporale.Relativamente ai proventi corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di individuare il valore di ciascuna quota occorre ripartire il valore così determinato per il numero delle quote.

Per esigenze di semplificazione si ritiene opportuno considerare prioritariamente distribuiti i proventi riferibili ai periodi di attività antecedenti alla data del 1° gennaio 2010, fino a concorrenza del plafond rappresentato dall’incremento del valore netto del fondo determinato tra la data di sua costituzione e il 31 dicembre 2009.

Nessuna modifica ha, infine, interessato la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria realizzati da soggetti non residenti per effetto della negoziazione delle quote dei fondi immobiliari, i quali continuano ad essere imponibili nel territorio dello Stato a condizione che si tratti di quote che si trovano nel medesimo territorio e che non siano negoziate nei mercati regolamentati (cfr. art. 23, comma 1, lettera f, TUIR).

(Circolare Agenzia delle Entrate 09/03/2011, n. 11/E)


Fonte:IPSOA

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