Un codice tributo per il pagamento, tramite F24, dell’addizionale dovuta sui compensi, particolarmente "sostanziosi", ricevuti a titolo di bonus e stock options. Si tratta del 1684, istituito con la risoluzione 29/E del 9 marzo. Deve essere utilizzato dai dipendenti che provvedono autonomamente al versamento dell’imposta “supplementare” perché i loro datori di lavoro sono esteri e, quindi, non tenuti agli obblighi previsti in Italia per i sostituti d’imposta. Per quest’ultimi, l’Agenzia ha già inaugurato, con la prima risoluzione del 2011, i codici tributo da inserire nell'F24 per il riversamento all’Erario delle trattenute eseguite sulle retribuzioni dei loro dipendenti.

Con la circolare n. 4/E del 15 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha infatti precisato che, nel caso in cui la trattenuta aggiuntiva, introdotta dall’articolo 33 del Dl 78/2010, non fosse effettuata direttamente dal datore di lavoro, il contribuente deve procedere in autotassazione.
L’addizionale, che la norma fissa con aliquota al 10%, interessa il settore finanziario ed è dovuta quando i bonus e le stock options superano di almeno tre volte la parte fissa di retribuzione corrisposta ai dirigenti e a coloro che hanno contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Le modalità di versamento sono le stesse di quelle previste per l’Irpef.

Tornando al “neonato” 1684, va inserito nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “Importi a debito versati”, l’anno è quello a cui si riferisce l’addizionale.
Se il pagamento è frazionato, il numero della rata deve essere indicato nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, nel formato, specifica la risoluzione, “NNRR”, dove per “NN” si intende la quota di turno e per “RR” le rate complessive. In caso di importo versato con un’unica soluzione, nello stesso spazio, deve essere inserito il valore “0101”.


Fonte: Agenzia Entrate

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