La fornitura di pasti pronti per il consumo immediato negli stand di ristorazione o nei foyer dei cinema costituisce di norma una cessione di beni: in tal caso, i pasti preparati per essere consumati immediatamente costituiscono «prodotti alimentari» soggetti ad aliquota IVA ridotta. Lo ha deciso la Corte di Giustizia CE nella sentenza depositata oggi nelle cause riunite C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09.
La Sesta direttiva IVA assoggetta cessioni di beni e prestazioni di servizi all’aliquota IVA normale fissata da ciascuno Stato membro, lasciando peraltro ai singoli Stati membri la facoltà di applicare un’aliquota ridotta per talune categorie di cessioni di beni o di prestazioni di servizi.
Nella fattispecie, sotto esame è la normativa tedesca che prevede un’aliquota IVA ridotta per le cessioni di beni che costituiscano vendite di «prodotti alimentari».
Le cause riunite
La causa C-497/09 riguarda un commerciante che vende nei mercati settimanali bevande e piatti preparati, pronti per il consumo, in tre chioschi-bar mobili, che dispongono di un’area protetta perché le vivande potessero essere consumate in loco.
La causa C-499/09 è relativa ad una società che gestisce cinema in alcune città; agli spettatori è possibile acquistare dolciumi e bibite, ma anche porzioni di pop-corn e di «tortilla chips» («nachos») da consumare nel foyer o all’interno delle sale di proiezione.
La causa C-501/09 coinvolge un contribuente che, dal 1996 al 1999, ha gestito vari stand di ristorazione specificamente destinati al consumo di piatti sul posto nonché uno stand per grigliate, in cui vendeva piatti pronti per il consumo.
La causa C-502/09, invece, riguarda una società che gestisce una macelleria e svolge servizio di catering (rosticceria a domicilio), nell’ambito del quale fornisce piatti ordinati dai clienti in recipienti caldi e chiusi, mettendo a disposizione della clientela, su richiesta, anche stoviglie, posate, tavoli e personale di servizio.
Secondo le parti in causa, le operazioni di vendita delle vivande e dei pasti sconterebbero l’aliquota IVA ridotta; l’amministrazione finanziaria tedesca, invece, ritiene che le operazioni di fornitura di pasti in loco debbano essere assoggettate all’aliquota IVA normale.
La Corte tributaria federale tedesca, chiamata a dirimere le cause, ha sottoposto alla Corte di Giustizia CE la questione pregiudiziale se tali diverse attività di fornitura di vivande o di cibi pronti destinati al consumo immediato costituiscano una «cessione di beni» o una «prestazione di servizi»; qualora le attività costituiscano una cessione di beni, se possano essere qualificate come vendite di «prodotti alimentari» (e quindi godere dell’aliquota IVA ridotta).
La decisione della Corte CE
Per quanto riguarda le attività oggetto delle cause C-497/09, C-499/09 e C-501/09 (la vendita in chioschi-bar mobili, nei cinema o in stand di ristorazione, di cibi pronti per essere immediatamente consumati caldi), l’elemento predominante – rileva la Corte europea - è quello di una cessione di beni, poiché l’attività è costituita dalla cessione di vivande o di cibi pronti per il consumo immediato, mentre la loro preparazione, sommaria e standardizzata, è intrinsecamente connessa agli stessi.
Inoltre, la messa a disposizione di installazioni che consentono a un numero limitato di clienti di consumare sul posto ha carattere puramente accessorio e minore.
Di conseguenza – ritiene la Corte - la fornitura di vivande o di cibi appena preparati, pronti per il consumo immediato in stand, in chioschi-bar mobili o nei foyer dei cinema, costituisce una cessione di beni, qualora dall’esame qualitativo dell’operazione nel suo complesso risulti che gli elementi di prestazione di servizi che precedono e accompagnano la cessione dei cibi non sono predominanti.
Relativamente alle attività di catering (causa C-502/09), esse non sono il risultato di una semplice preparazione standardizzata, ma contengono una componente di prestazione di servizi nettamente più rilevante, in quanto richiedono un lavoro e un know-how superiori (quali la creatività nella preparazione delle pietanze e nella loro presentazione); esse possono altresì comprendere elementi che agevolano il consumo nonché elementi che presuppongono un certo intervento umano (fornitura di stoviglie, di posate, di arredi e loro pulizia).
In presenza di simili condizioni, ed escluso il caso in cui l'operatore di catering si limiti a consegnare piatti standardizzati senza alcun altro elemento di servizio supplementare, le attività di catering costituiscono prestazioni di servizi.
Infine, conclude la Corte di Giustizia - la nozione di «prodotti alimentari» ricomprende le vivande e i pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati per il consumo immediato, in quanto servono da nutrimento ai consumatori.
(Corte Giust. CE Sentenza, Sez. III, 10/03/2011, n. C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09)
Fonte: IPSOA
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