L'operazione di fusione indipendentemente dalle classificazioni, risponde essenzialmente ad esigenze di ristrutturazione aziendale, con la conseguenza che le finalità perseguite e le motivazioni economiche ad essa sottese possono essere le più diverse
L’operazione di fusione viene attuata nell’ambito dei fenomeni di concentrazione aziendale, essendo basata su motivazioni di natura commerciale, tecnologica e finanziaria.

Le motivazioni di natura commerciale possono basarsi su logiche che prevedono l’espansione su nuovi mercati, oppure l’ottenimento di posizioni monopolistiche, oppure l’ottenimento di maggiori clienti.

Le motivazioni di natura tecnologica si fondano sulla possibilità di acquisire un nuovo know how, nuovi marchi o brevetti, magari già posseduti dalla società target.

In ultimo, le motivazioni di natura finanziaria possono rintracciarsi nella possibilità di acquisire nuova finanza, oppure di sfruttare nuove capacità di credito.

Ai sensi dell’art 2501 del codice civile, l’operazione di fusione può attuarsi ricorrendo alla cosiddetta fusione propria quando le società coinvolte si estinguono dando vita ad un soggetto economico e giuridico di nuova costituzione, oppure ricorrendo alle fusioni per incorporazione, mediante le quali una o piú societá (soc. incorporate) trasferiscono l’intero patrimonio attivo e passivo in capo ad una societá preesistente (soc. incorporante).

Porre in essere un’operazione di fusione, comporta in capo agli amministratori delle società partecipanti alla fusione, effettuare una serie di passaggi adeguatamente regolati dal punto di vista normativo.

Per prima cosa occorrerà redigere un progetto di fusione, rispettando quanto disposto dall’art. 2501-ter del codice civile, che in via generale deve indicare:
1)tipo, denominazione, sede delle società partecipanti alla fusione;
2)l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione, con tutte le eventuali modifiche da indicare;
3)il rapporto di cambio delle azioni o quote , nonché l’eventuale conguaglio in danaro;
4)modalità di assegnazione delle azioni o quote della società risultante dalla fusione;
5)la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6)la data a decorrere della quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7)il trattamento riservato ad eventuali categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni.Gli amministratori, dovranno redigere una situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione.

La fase di redazione di tali situazioni patrimoniali dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi di redazione del bilancio di esercizio, soprattutto si dovrà redigere tale situazione in maniera attenta e capillare, essendo quest’ultima, la base sulla quale i soci della società coinvolta nella fusione, saranno chiamati a deliberare.

Giova ricordare che gli amministratori dovranno redigere una relazione che illustri le motivazioni che hanno condotto a porre in essere tale operazione, nonché le modalità ed i criteri per la determinazione del rapporto di cambio.

Definiti questi aspetti procedurali l’amministratore dovrà convocare l’assemblea dei soci per deliberare in ordine alla fusione, l’assemblea dei soci per le società di capitali dovrà votare secondo le norme previste per la modifica dell’atto costitutivo.

In ordine a questa operazione di delibera assembleare va sottolineato che la delibera del progetto di fusione può essere modificata purchè non si modifichino aspetti che incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

La delibera di fusione deve essere depositata presso il registro delle imprese insieme ai seguenti documenti:

1) progetto di fusione con le relazioni degli esperti e degli amministratori;

2) bilanci degli ultimi 3 esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete amministrazione ed il controllo contabile;

3) situazioni patrimoniali delle società coinvolte nella fusione redatte a norma dell’art. 2501-quater del codice civile.

La situazione patrimoniale cui sono chiamati i soci per deliberare in ordine alla fusione deve riferirsi ad una data anteriore di non oltre 120 giorni, qualora invece ci riferissimo al bilancio dell’anno precedente si può arrivare a 180 giorni.

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 2504 del codice civile, la stipulazione dell’atto di fusione, avverrà con la presenza dei legali rappresentanti delle società partecipanti all’operazione, dinnanzi al notaio che avrà il compito di redigere l’atto pubblico.

Casi particolari

Esistono dei casi, come esposto nell’art 2505 del codice civile, in cui il procedimento di attuazione della fusione così come sopra esposto, abbia notevoli semplificazioni, come ad esempio nel caso in cui nella fusione per incorporazione una società possiede tutte le azioni o le quote della incorporanda.

In tal caso non occorre indicare nel progetto di fusione il rapporto di cambio delle azioni o quote, l’eventuale conguaglio in danaro, non è necessaria la relazione dell’organo amministrativo e la relazione degli esperti.

L’ipotesi prospettata può essere estesa anche quando nell’operazione i fusione, la compagine sociale di una società è la stessa dell’altra società coinvolta nell’operazione di fusione ed inoltre siano mantenute le stesse proporzioni in termini di quote sia nell’una che nell’altra.

Il successivo art. 2505-bis del codice civile, contempla l’operazione di fusione di società possedute al 90%, infatti, tale articolo rubricato “ Incorporazioni di società possedute al novanta percento”, enuncia al comma 1:” Alla fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni dell’art 2501-sexies, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso”.

Determinazione del rapporto di cambio

L’art. 2501-ter comma 3 del codice civile stabilisce che il progetto di fusione deve contenere il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro.

Il rapporto di cambio costituisce il numero delle azioni o delle quote che la società incorporante o la società risultante dalla fusione assegnerà ai soci delle società incorporate o fuse come contropartita del patrimonio ceduto e in sostituzione delle loro vecchie azioni o quote.

Alla luce di quanto sopra, per determinare il rapporto di cambio, bisogna conoscere il valore del patrimonio ceduto.

Si rende necessario conoscere il valore economico del patrimonio netto, espressione del valore corrente dei vari elementi patrimoniali, nonché della redditività che le varie società partecipanti alla fusione sono in grado di fornire.


Fonte: IPSOA

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