In tema di appalti pubblici l'annotazione nel casellario informatico dell'esclusione dalle gare per false dichiarazioni va eseguita solo per quelle dichiarazioni che siano dolosamente false, e non anche per quelle colposamente non rispondenti a realtà.

Con sentenza 30 dicembre 2010, n. 30143, la Terza Sezione del T.A.R. del Lazio ha affermato che la dichiarazione circa l'assenza di situazioni di controllo o collegamento fra imprese può non integrare una dichiarazione mendace anche se l'Amministrazione appaltante ritenga, invece, la sussistenza di situazioni di collegamento. Si tratta, infatti, di valutazioni soggettive del dichiarante e non di un accertamento incontrovertibile, sicché il convincimento della P.A., fondandosi su un ragionamento presuntivo, è come tale inidoneo a costituire un accertamento incontestabile della falsità della dichiarazione dell'impresa. Pertanto, ove la Stazione appaltante escluda l'impresa perché sulla base di indizi ritiene esservi il collegamento sostanziale, la circostanza che il provvedimento di esclusione sia legittimo perché il collegamento sostanziale esiste, non implica necessariamente che l'impresa, nel dichiarare insussistente il collegamento sostanziale, abbia consapevolmente e volontariamente dichiarato il falso.

Ciò posto, è stato osservato che in tema di appalti pubblici l'annotazione nel casellario informatico del collegamento sostanziale tra imprese rientra nell'art 27 comma 2 lett. t) D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, tenendo presente che la ratio di essa (che comprende ipotesi diverse da quelle rientranti astrattamente nelle altre previsioni dell'art 27) è quella di mettere sull'avviso le Stazioni appaltanti della esistenza di alcuni elementi di vicinanza tra imprese che possano alterare la concorrenza.

E’ stato, altresì, rilevato che l'annotazione nel casellario informatico (che non ha carattere meramente consequenziale e necessitato) riveste una sua autonoma valenza lesiva, in quanto è solo questa che comporta le conseguenze di cui all'art. 38, lett. h), D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 - per cui sono escluse dalle gare i soggetti che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione “risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio” – sicché l'Autorità garante deve compiere all'uopo una valutazione (in contraddittorio con l'impresa, al fine di esaminare eventuali controdeduzioni) sia dell'elemento soggettivo sia, a monte, delle circostanze di fatto prima di procedere alla suddetta annotazione.

(TAR Lazio, Sentenza, Sez. III, 30/12/2010, n. 39143)


Fonte: IPSOA

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