Con riferimento alla richiesta di documentazione, formulata con apposita lettera del GSE, a tutti i soggetti richiedenti l’accesso ai benefici della legge n. 129 del 13 agosto 2010 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi", si precisa che la documentazione deve riguardare, dandone piena dimostrazione, esclusivamente i rapporti commerciali tra il soggetto responsabile e il diretto fornitore/installatore dell’impianto fotovoltaico, nonché la consegna in sito dei relativi componenti.
In merito ai modelli DAU e INTRA 2, anch’essi oggetto della citata richiesta del GSE, nel caso in cui il richiedente l’accesso ai benefici della legge n. 129 del 2010 si sia autonomamente e direttamente approvvigionato da fornitori esteri, si precisa che :

- il modello DAU (Documento Amministrativo Unico) è la dichiarazione che deve essere resa dall’acquirente alla dogana territorialmente competente all’atto dell’introduzione nel territorio italiano di beni acquistati in Paesi extra UE;

- il modello INTRA 2 è il documento riepilogativo che i soggetti dotati di partita IVA sono obbligati a presentare per gli acquisti effettuati da fornitori con sede in Paesi della Comunità Europea .

Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti inviando una mail alla casella di posta elettronica documenti129@gse.it specificando nell’oggetto “RICHIESTA CHIARIMENTI”.

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