L’attività intramoenia non è assoggettabile agli obblighi contributivi del rapporto subordinato e non è soggetta a limitazioni in materia di orario di lavoro.
L’attività intramuraria – che può essere svolta da tutti gli specialisti, dipendenti delle ASL o dall’Azienda ospedaliera, che hanno scelto l’esclusività del rapporto di lavoro con i suddetti Enti Pubblici – costituisce una prestazione libera professionale autonoma.

Posto quanto sopra, il Ministero del Lavoro rispondendo ad una richiesta di interpello avanzata dall’ARIS, specifica che i compensi derivanti dalle predette prestazioni non vanno assoggettati agli obblighi contributivi tipici del rapporto di lavoro subordinato, ma sono assimilati a quelli del rapporto dipendente ai soli fini fiscali.

Altra conseguenza dell’autonomia della prestazione lavorativa è la non applicabilità delle limitazione in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs n. 66/2003.

(Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 08/03/2011, n. 15)

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