In concomitanza con l'entrata in funzione del Registro pubblico delle opposizioni, introdotto dalla recente normativa che ha modificato le regole del telemarketing, il Garante privacy ha fissato (con un provvedimento pubblicato nella Gazzetta ufficialei limiti entro i quali gli operatori del settore potranno utilizzare i dati personali degli abbonati presenti negli elenchi telefonici per effettuare chiamate con operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche o comunicazioni commerciali.
Gli abbonati che non desiderano ricevere telefonate pubblicitarie dovranno iscriversi al Registro, gestito dalla Fondazione ''Ugo Bordoni''.

La disciplina in materia di protezione dei dati personali - precedentemente alla recente riforma legislativa introdotta con la legge 20 novembre 2009, n. 166, con la quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, che ha novellato l'art. 130 del Codice - consentiva l'utilizzo, per attivita' di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale di alcune categorie di dati e, in particolare, di quelli:

a) presenti negli elenchi c.d. «alfabetici», per i quali l'interessato avesse manifestato il proprio consenso a tale tipo di utilizzo (provvedimento del 15 luglio 2004, cit.);

b) riportati nei citati elenchi cd. «categorici» (provvedimento del 14 luglio 2005, cit.);

c) registrati nelle banche dati costituite utilizzando direttamente anche dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, sempre che il titolare del trattamento fosse stato in grado di dimostrare di aver fornito effettivamente, prima di tale data, l'informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice;

d) provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (per i quali le relative leggi o regolamenti non abbiano previsto un vincolo di finalita', art. 24 del Codice);

L'opposizione all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali manifestata tramite l'iscrizione al Registro non opera per le chiamate effettuate tramite l'uso del telefono per fini personali ne' per attivita' di carattere commerciale diverse da invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione commerciale.

Il Regolamento qualifica «operatori» i titolari del trattamento che intendano utilizzare dati personali ai fini di marketing per mezzo del telefono (art. 1, comma 1, lettera c) del Regolamento).

La nuova disciplina si applica esclusivamente al trattamento dei dati personali contenuti in elenchi di abbonati mediante l'uso del telefono e con l'ausilio di un operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche di mercato o di comunicazione promozionale e lascia invariate le specifiche disposizioni di cui all'art. 130, commi 1 e 2 del Codice che richiedono il consenso espresso dell'interessato relativamente alle comunicazioni elettroniche, effettuate per finalita' di marketing mediante strumenti automatizzati quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms nonche' le chiamate automatizzate senza operatore.

Pertanto, con la nuova disciplina vengono meno le prescrizioni relative all'utilizzo per finalita' promozionali tramite telefono con operatore dei dati presenti negli elenchi c.d. «alfabetici» (per i quali l'interessato avesse manifestato il proprio consenso a tale tipo di utilizzo, cfr. provvedimento del 15 luglio 2004) nonche' quelle relative all'utilizzo dei dati riportati negli elenchi cd. «categorici» (cfr. provvedimento del 14 luglio 2005).

Le modifiche apportate all'art. 130 della legge 20 novembre 2009, n. 166 lasciano invariata la disciplina relativa all'attivita' promozionale svolta mediante posta cartacea, per la quale restano valide le regole indicate dal Garante con il provvedimento sugli elenchi «alfabetici» (provvedimento del 15 luglio 2004, cit.) e che per utilizzare i numeri telefonici non presenti in elenchi degli abbonati (quali ad esempio quelli relativi ai numeri dei telefoni mobili che allo stato in prevalenza non sono inseriti in tali elenchi) per finalita' di carattere promozionale resta ferma la necessita' di acquisire preventivamente il consenso informato ai sensi degli articoli 13 e 23 del Codice.

Il Regolamento si applica agli abbonati «la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'art. 129 del Codice» (ivi compresa, qualora presente, quella relativa ad una utenza mobile) e, pertanto, ai dati degli interessati presenti sia negli elenchi «alfabetici» che negli elenchi c.d. «categorici» (art. 1, comma 1, lettera b) del Regolamento).

Pertanto gli interessati, i cui dati sono presenti in un elenco telefonico «alfabetico» o «categorico», i quali si iscrivano nell'istituendo Registro, non possono essere contattati per le finalita' di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice, ovvero per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il Regolamento non si applica ai trattamenti di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico, legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi, nel rispetto, tra gli altri, degli articoli 7, comma 4, lettera b) e 23 del Codice (art. 2 del Regolamento).

Gli interessati che, in epoca precedente all'entrata in vigore del nuovo regime, abbiano ricevuto una idonea informativa e manifestato nei confronti di un determinato titolare del trattamento un consenso specifico per le suddette finalita', (sempreche' il titolare sia in grado di documentare per iscritto tale consenso, come richiesto dallo stesso art. 23 del Codice), possono essere contattati da quel titolare per tali finalita' anche nel caso in cui questi si iscrivano nel Registro, ferma restando la possibilita' di opporsi successivamente anche a tale trattamento ai sensi dell'art. 7 del Codice.

Analogamente, gli interessati che in epoca precedente all'entrata in vigore del nuovo regime, si siano opposti ai sensi dell'art. 7 del Codice al trattamento dei propri dati per le suddette finalita' nei confronti di un determinato titolare, non possono essere contattati da quel titolare, anche se non si iscrivono nel Registro.

Resta comunque ferma l'inutilizzabilita' del numero telefonico per il quale l'interessato abbia proceduto a manifestare opposizione al trattamento mediante l'iscrizione della numerazione nel Registro.

Ai sensi dell'art. 24 comma 1, lettera c) del Codice, gli operatori possono utilizzare, senza acquisire il consenso del soggetto interessato, numerazioni provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque anche per finalita' di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,fermi restando i limiti e le modalita' che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilita' e pubblicita' dei dati.

Tra i limiti e le modalita' previsti dall'art. 24, comma 1, lettera c) del Codice vi e' il vincolo di finalita' in base al quale i dati sono raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altri trattamenti in termini compatibili con tali scopi (art. 11, comma 1, lettera b) del Codice) e che, pertanto, nel caso di specie, il trattamento e' consentito solo ove la specifica disciplina di riferimento abbia espressamente previsto l'attivita' di comunicazione telefonica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) ovvero tali comunicazioni risultino direttamente funzionali all'attivita' svolta dall'interessato, che e' posta alla base dell'inserimento del dato telefonico nei pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque di cui all'art. 24 del Codice, e sempreche' non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento.

Al di fuori dei casi sopra indicati (dati estratti da elenchi telefonici o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque) il trattamento per le finalita' di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice di dati contenuti in banche dati comunque formate, ivi comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, e' consentito solamente nel rispetto dei principi generali del Codice e quindi solo previo rilascio di una idonea informativa e l'acquisizione dello specifico consenso (ai sensi degli articoli 13 e 23 del Codice)

Ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del presente provvedimento prescrittivo, e' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.

Ai sensi dell'art. 164-bis, comma 2, del Codice, in caso di piu' violazioni di un'unica o di piu' disposizioni relative a violazioni amministrative, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro

Il Garante si riserva la possibilita' di un successivo intervento a integrazione e modifica delle prescrizioni che risultasse necessario alla luce dell'esperienza maturata nel corso del primo periodo di applicazione del provvedimento.

Con l'entrata in funzione del Registro viene meno anche la possibilità di utilizzare le numerazioni telefoniche contenute in banche dati comunque formate (comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti dagli elenchi telefonici prima del 1° agosto 2005), senza aver prima acquisito un consenso ad hoc.

(Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 19/01/2011, n. 16, G.U. 31/01/2011, n. 24)


Fonte: IPSOA

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