Sul prodotto va inserito tutto sulla sua origine e sulla sua composizione eventualmente geneticamente modificata. Ma la legge italiana e' frenata dalla Commissione Europea, che invita l'Italia ad attendere il regolamento Ue, la cui entrata in vigore e' prevista per il 2013.
L'obiettivo è dare informazioni al consumatori di alimenti. L'etichetta deve parlare e deve descrivere con esattezza l'identikit del prodotto. Lo prevede il disegno di legge atto camera 2260 BIS-B, approvato dalla camera il 18 gennaio 2011.

Il cuore del provvedimento (articolo 6) recita la finalità della legge: assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati ed anche rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari.

Lo strumento precettivo per raggiungere lo scopo è la declaratoria di obbligatorietà (supportata dall'apparato sanzionatorio) di riportare nell'etichettatura l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa dell'Unione europea, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale. Inoltre, in caso di indicazione obbligatoria è fatto altresì obbligo di indicare l'origine dell'ingrediente caratterizzante evidenziato.

Per non ricorrere a facilie escamotage ai danni della completezza dell'informazione, il disegno di legge precisa che per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il paese di produzione dei prodotti; invece per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

Attenzione, tutta dovrà avvenire con gradualità. La fase attuativa passa da futuri decreti ministeriali, da emanarasi a seguito di un controllo presso le autorità comunitarie.

Saranno i decreti, con il benestare dell'Europa (sempreché arrivi), a definire, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione e il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. Saranno, invece, le regioni a disporre i controlli sull'applicazione delle disopsizioni sull'etichettatura, estendendoli a tutte le filiere interessate.

L'apparato sanzionatorio, cui si faceva cenno sopra, comprende almeno una sanzione ammnistrativa (da 1.600 euro a 9.500 euro) per chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni.

Questo salvo che il fatto costituisca reato: la clausola di riserva apre la strada anche alla applicazione delle norme penail in materia di frodi commerciali. Certo, ci sarà un periodi vacatio per adeguarsi: il disegno di legge differisce di novanta giorni (alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi) l'obbligo di etichettatura.

E c'è anche la possibilità di smaltire il magazzino: i prodotti etichettati anteriormente privi delle indicazioni obbligatorie potranno essere venduti entro centottanta giorni.

Altro aspetto toccato dal disegno di legge è la "presentazione" del prodotto alimentare. Ai sensi dell'articolo 5 per i prodotti alimentari a denominazione protetta ottenuti da materie prime agricole prodotte in Italia o negli altri paesi comunitari ed extracomunitari, al fine di non indurre in errore il consumatore medio, sono necessarie le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle stesse materie prime. Se manca questa indicazione siamo ex lege di fronte a un caso di pratica commerciale ingannevole.

È evidente, infatti, che la norma sull'etichettatura dei prodotti ha immediate ricadute sulla circolazione delle merci e sugli equilibri economici interni all'Unione Europea. Non a caso la Commissione Europea, con una lettera del 25 gennaio 2011, ha già manifestato il proprio dissenso sulla normativa italiana, chiedendo all'Italia di soprassedere in attesa di un regolamento comunitario e sottolineando la competenza degli organismi comunitari.

Quindi la legge italiana, anche se riguarda filiere produttive e anche se non è di immediata operatività, è destinata a percorerre in salita l'iter in Europa.

D'altra parte a Bruxelles si sta lavorando al regolamento sulle informazioni alimentari ai consumatori (COM 2010/738) di imminente discussione in seno al consiglio dei ministri europei delal saluti per una prima approvazione, ma la cui entrata in vigore è pronosticata non prima del 2013.


Fonte: IPSOA

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