Domanda
Nelle società a r.l. in cui sia convenuto statutariamente che l'amministrazione della società sia affidata esclusivamente ad uno dei soci (organo monocratico), tale disposizione non costituirebbe de facto una limitazione alla libera facoltà di trasferimento inter vivos della partecipazione societaria del socio amministratore unico, anche in assenza di specifiche clausole limitative alla libera circolazione delle quote societarie? (ad es diritti di prelazione, clausola di gradimento). Infatti, con la perdita dello status socii a chi competerebbe medio termine l'amministrazione della società? Chi dovrebbe convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore anche in considerazione che l'efficacia delle dimissioni dell'amministratore unico ex socio sarebbero subordinate alla nomina accettata da parte del nuovo socio amministratore?

Risposta
Posto che né l'art. 2468 c.c. - in materia di attribuzione di diritti particolari - né l'art. 2469 c.c. - relativo al trasferimento delle partecipazioni sociali - nulla prevedono al riguardo, in merito al quesito occorre innanzitutto premettere che, nel silenzio delle norme citate, sarebbe opportuno che l'atto costitutivo della S.r.l. specificasse il regime di circolazione delle partecipazioni a cui sono connessi i diritti particolari di amministrazione, sia la sorte di questi ultimi nel caso di vendita parziale o totale delle stesse.
Infatti, è possibile, ad esempio, sancire l'intrasferibilità delle suddette partecipazioni, oppure ammettere la stessa, specificando, però, se i diritti particolari ad esse connessi si estinguano con la loro cessione, oppure siano trasferiti agli acquirenti e, in quest'ultimo caso, prevedere se essi seguano l'intera partecipazione o anche la sola cessione parziale. Di conseguenza, è fondamentale esaminare l'atto costitutivo.
Tornando ai profili teorici, che andranno contestualizzati dal professionista incaricato, al fine di rendere un'adeguata assistenza e consulenza professionale, ove mancasse una previsione specifica nell'atto costitutivo, parte della dottrina ritiene che la partecipazione con diritti particolari sia intrasferibile, mentre altra dottrina, invece, ne ammette la trasferibilità, negando però che la cessione comporti anche il trasferimento in capo all'acquirente dei diritti particolari, in quanto strettamente riferiti alla persona del socio, nel caso in cui il socio cedente abbia il diritto esclusivo di amministrare la società.
Tale seconda tesi è condivisa, per esempio, da certa prassi notarile (massima Comitato Notarile del Triveneto 2004.I.I.10), secondo la quale in caso di cessione totale i diritti particolari attributi al socio venditore si estinguono, con, la conseguente espansione dei diritti degli altri soci, a meno che, ancora, l'atto costitutivo non disponga diversamente.
Pertanto, venendo al caso si specie, il quesito sottoposto appare certamente delicato e richiede un attento riesame degli atti societari.
Con riferimento, infine, alla questione della società nel medio termine, ossia nelle more della nomina di un nuovo organo amministrativo, si deve ricordare che la legge non prevede alcuna regola specifica per le S.r.l. Di talché, è rimessa ancora una volta all'atto costitutivo ogni espressa convenzione in merito.
In assenza, però, di apposite clausole statutarie, la dottrina dominante ritiene applicabili per analogia le norme previste per le S.p.a. in materia di cessazione degli amministratori (artt. 2385 ss. c.c.) e, quindi, con conseguente "prorogatio" (i.d. inefficacia della cessazione dalla carica) dell'amministratore unico fino al subentro del nuovo organo amministrativo.
Si ritiene infatti che l'amministratore cessato (N.B. il socio uscente accentra su di sé la doppia veste di socio e unico amministratore, ma ciò non annulla la distinta carica di amministratore con i connessi obblighi) può deresponsabilizzarsi solo con l'assunzione della carica da parte del nuovo amministratore.


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top