Ammissibile l’atto d’appello notificato alla parte direttamente presso il procuratore costituito nel primo grado di giudizio, anche se il contribuente non è domiciliato presso quest’ultimo.
È il principio di diritto desumibile dall’ordinanza n. 2578 della sezione tributaria della Corte di cassazione, dello scorso 3 febbraio.

La vicenda
L’Agenzia delle Entrate, soccombente in Commissione tributaria provinciale, proponeva appello presso la Ctr, notificando l’atto di gravame al contribuente presso il procuratore costituito nel primo grado di giudizio, il quale, peraltro, non risultava neppure domiciliatario della parte.
I giudici di seconda istanza dichiaravano inammissibile l’appello, ritenendo che la notifica al procuratore non domiciliatario costituisse una modalità non prevista dalle leggi che regolamentano il processo tributario.
Contro tale ultima pronuncia, denunciando la violazione dell’articolo 330 del codice di procedura civile, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.

La pronuncia
Il Supremo collegio, aderendo a quanto affermato dal giudice relatore, con ordinanza ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale.
Secondo la Cassazione, l’articolo 330 cpc, “…nella parte in cui dispone l'eseguibilita' della notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito…” trova piena applicazione nell’ambito del processo tributario.
Da un punto di vista normativo, tale integrazione risulta tecnicamente possibile in virtù del richiamo, contenuto negli articoli 1, comma 2, e 49 del decreto legislativo 546/1992, alle norme processuali codicistiche. A tal proposito, i giudici di legittimità chiariscono che la “…specifica previsione normativa in tema di notificazioni contenuta nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 17…” nonché “…la non obbligatorieta', nel processo tributario, della rappresentanza processuale da parte del procuratore ad litem…” non costituiscono ragioni sufficienti tali da poter escludere l’applicazione dell’articolo 330 al processo tributario.

Osservazioni
La pronuncia in esame, richiamando un principio già sancito dalle sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza 29290/2008, conferma che l’articolo 330 cpc deve trovare ingresso anche nel processo tributario.
Nell’ambito del processo civile, detta disposizione disciplina il luogo di effettuazione delle notifiche concernenti le impugnazioni. In particolare, la norma prevede che, nel caso in cui all’atto di notificazione della sentenza la parte non avesse provveduto a dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione possa essere notificata presso il procuratore costituito, ovvero nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio dalla predetta parte.

Sulla questione, l’ordinanza in commento, uniformandosi ai principi espressi dalle sezioni unite, respinge, ancora una volta, la tesi sostenuta da un orientamento giurisprudenziale minoritario (Cassazione, sentenza 12098/2007), per la quale l’articolo 330 cpc troverebbe ingresso nel processo tributario, essenzialmente, per le seguenti ragioni:
per il principio di specialità, in tema di luogo delle comunicazioni e delle notificazioni, la norma tributaria di riferimento, costituita dall’articolo 17 del Dlgs 546/1992, prevarrebbe su quella processual-civilistica dettata dall’articolo 330
l’articolo 330, essendo legato inscindibilmente alla figura del “procuratore ad litem”, sarebbe incompatibile con le regole del processo tributario ove, in virtù dell’articolo 12 del Dlgs 546/1992, sarebbe richiesta esclusivamente la mera “assistenza tecnica” da parte di un soggetto qualificato, non rendendosi necessario, invece, il conferimento di una vera e propria procura alle liti.

Sul primo punto, la Cassazione sottolinea che la previsione di cui all’articolo 17 costituisce un’eccezione alla sola disposizione contenuta nell’articolo 170 cpc, concernente le notificazioni e le comunicazioni effettuate nel corso del processo. Di conseguenza, in carenza di una specifica norma che si occupi della notificazione delle impugnazioni, in virtù del “generale” richiamo fatto dagli articoli 1, comma 2, e 49 del Dlgs 546/1992, risulterebbe corretto applicare l’articolo 330.

Sul secondo aspetto controverso, la Suprema corte oppone che la norma, seppure preveda come obbligatoria la (sola) assistenza tecnica, non esclude a priori che la parte possa (validamente) affidare al proprio difensore (anche) l’incarico di rappresentarla in giudizio come “procuratore ad litem”. Infatti, nel processo tributario l’unica differenza rispetto a quello civile è data dalla circostanza secondo cui tale rappresentanza sia caratterizzata dalla “facoltatività”.

In ultima analisi, la pronuncia precisa che, in ogni caso, la notificazione presso il procuratore costituito non domiciliatario non può essere estesa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 170 e 285 cpc, alla notifica delle sentenze delle commissioni tributarie ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione. In tal caso, come detto prima, la disciplina “speciale”, dettata in ambito tributario, dal citato articolo 17, prevale sulla disposizione di cui all’articolo 170 cpc (a sua volta, richiamato dall’articolo 285 cpc).


Fonte: Agenzia Entrate

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