L’annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento impugnati dal contribuente fa cessare la materia del contendere, con condanna dell’Ufficio al pagamento degli onorari e delle spese relative al processo.
Lo ha deciso la CTR Lazio con la recente sentenza n. 43/29/11, accogliendo il ricorso del contribuente contro la sentenza della CTP che aveva dichiarato l’estinzione del processo, per cessata materia del contendere a seguito dell’annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento impugnati (irregolarmente notificati), compensando le spese di lite tra le parti.

Il contribuente, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva il ristoro delle spese e compensi del doppio grado, con distrazione in favore del difensore commercialista.

La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello: considerato che l’art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 (secondo cui, in caso di estinzione del giudizio, le spese restavano a carico della parte che le aveva anticipate) è stato dichiarato incostituzionale (sentenza n. 274/2005) e che l'annullamento in autotutela è avvenuto a seguito dell'impugnazione proposta dal contribuente e nel corso del giudizio, al contribuente spetta il rimborso delle spese processuali sostenute a norma degli articoli 91 e seguenti e 306 c.p.c..

Gli onorari e le spese vanno distratti in favore del difensore commercialista, che dichiara di averle anticipate e non riscosse. Infatti - conclude la CTR Lazio - l'art. 93 c.p.c. è applicabile anche al processo tributario in favore dei difensori, purché abilitati.

(Commissione tributaria regionale Lazio, Sentenza, Sez. XXIX, 01/02/2011, n. 43)


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top