Domanda
Una società italiana effettua una lavorazione su merce in temporanea importazione per conto di una società svizzera. Con quale articolo devo indicare il mio compenso di lavorazione e che tipologia di documento redigere (fattura o Nota di debito)?

Risposta
Le prestazioni di lavorazione di merci sono qualificabili come servizi generici. In base a quanto previsto dall'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (e successive modifiche) e dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972, tali prestazioni si considerano effettuate nel Paese del committente. L'impresa italiana, di conseguenza, deve:
- verificare e tenere agli atti la prova che la società elvetica è un soggetto passivo d'imposta stabilito in Svizzera (facendosi, ad esempio, rilasciare un attestato di possesso del numero identificativo Iva svizzero; cfr. in merito, l'articolo 21, punto 3, della proposta di modifica del Regolamento n. 1777/2005- documento COM 2009 - 672 definitivo del 17 dicembre 2009);
- emettere fattura per operazione fuori campo Iva, ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972 (l'emissione della fattura di cui all'articolo 21 del Dpr n. 633/1972, sotto il profilo Iva, non è obbligatoria, trattandosi di operazione fuori campo Iva; essa viene comunque normalmente emessa); nel caso in cui (com'è probabile) l'importo del corrispettivo sia superiore a 77,47 euro, occorre sottoporre la fattura all'imposta di bollo di 1,81 euro;
- annotare la fattura (o l'eventuale altro documento emesso) in contabilità generale (o sul registro fatture emesse, se si tratta di fattura);
- riesportare la merce temporaneamente importata;
- alla scadenza prevista, presentare la comunicazione delle operazioni attive compiute con soggetti localizzati in Paesi Black List.


Fonte: IPSOA

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