I trasferimenti di “quote tonno rosso” sono soggetti a Iva con aliquota ordinaria. Iva che, essendo relativa all’acquisizione di un diritto immateriale e, quindi, di un bene immateriale ammortizzabile, potrà, ricorrendone i presupposti, essere chiesta a rimborso.
Il chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 20/E del 22 febbraio.

Con il documento di prassi, premesso che la cessione dei diritti “quota tonno rosso” è regolamentata dal ministero delle Politiche agricole nell’ambito del “Piano di adeguamento dello sforzo di pesca della flotta a circuizione autorizzata alla pesca del tonno rosso in Italia”, l’Agenzia ha precisato - sotto il profilo fiscale Iva - che “Il carattere di necessaria connessione che la titolarità del diritto riveste rispetto al legittimo svolgimento delle attività di pesca professionale consente di inquadrare le c.d. “quote tonno rosso” tra le componenti dell’impresa ed in particolare nella categoria dei beni immateriali, al pari delle licenze, concessioni e simili”.
Ne consegue che il trasferimento di tali “diritti” tra soggetti passivi si configura, ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, del Dpr 633/1972, come prestazione di servizi relativa a cessione di un “bene immateriale” dell’impresa, strumentale all’esercizio dell’attività di pesca professionale.

La cessione dei diritti “quote tonno rosso”, pertanto, dovrà essere assoggettata a Iva con aliquota ordinaria. L’imposta assolta dall’istante, relativa all’acquisizione di un diritto immateriale che, ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del Tuir, rientra tra i beni immateriali ammortizzabili, potrà essere chiesta a rimborso, ai sensi dell’articolo 30, terzo comma, lettera c), del Dpr 633/1972, secondo cui il contribuente può chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.582,28 euro, all’atto della presentazione della dichiarazione “limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche”.

In tale ipotesi, torna applicabile, altresì, la previsione di cui all’articolo 38-bis, secondo comma, del decreto Iva, che consente al contribuente di ottenere il rimborso anche in relazione a periodi inferiori all’anno, mediante presentazione dell’apposito modello TR, “quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.


Fonte: Agenzia Entrate

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