Domanda
Un'azienda che commercia in macchinari per la stampa e lo sviluppo, concede tramite regolare contratto di comodato l'uso degli apparati per la stampa ai propri clienti in forza del fatto che poi fornirà i prodotti consumabili. Iscrive regolarmente i beni nel registro dei beni ammortizzabili e accantona annualmente le quote di ammortamento. Il valore del bene concesso in comodato deve essere indicato nel rigo F29 "valore dei beni ammortizzabili"? Il dubbio nasce dal fatto che anche il comodatario dovrà indicare il valore normale nel proprio studio di settore. Pertanto, si potrebbe verificare una duplicazione del valore della stessa macchina all'interno di due studi di settore diversi

Risposta
L'art. 1803 del codice civile definisce il comodato come: "il contratto col quale una parte [comodante] consegna all'altra [comodatario] una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta".
Trattamento fiscale in capo al comodante
In merito al trattamento fiscale - in capo al comodante - dei beni strumentali oggetti di comodato, l'Agenzia delle Entrate si è espressa con la Risoluzione n. 196/E del 16 maggio 2008, chiarendo che tali beni sono fiscalmente rilevanti per il comodante a condizione che gli stessi siano strumentali ed inerenti alla sua attività d'impresa.
È dunque necessario verificare che il bene sia:
1. strumentale rispetto all'attività d'impresa del comodante secondo i principi di cui all'art. 102, comma 1 del TUIR, ovvero sia utilizzato dal comodatario nell'ambito di un'attività strettamente funzionale alle esigenze produttive del comodante;
2. inerente rispetto all'attività d'impresa del comodante secondo i principi di cui all'art. 109, comma 5 del TUIR, ovvero ceda le proprie utilità all'impresa comodante, indipendentemente dal fatto che lo stesso bene ceda le proprie utilità anche all'impresa comodataria.
Trattamento fiscale in capo al comodatario
In merito al trattamento fiscale - in capo al comodatario - dei beni strumentali detenuti in base ad un contratto di comodato, pur in mancanza di una specifica indicazione normativa o di prassi, si ritiene che tali beni non siano fiscalmente rilevanti per il comodatario, in quanto utilizzati a titolo gratuito e oggetto di restituzione al termine del contratto di comodato.
Indicazione dei beni nel modello degli studi di settore
In merito all'indicazione di tali beni nel modello degli studi di settore, pur in mancanza di una specifica indicazione normativa e/o di prassi, si ritiene di poter sostenere quanto segue:
1. il comodante deve indicare tali beni nel modello, solo se in capo a tale soggetto risultano rilevanti fiscalmente, in quanto strumentali e inerenti alla propria attività.
2. il comodatario deve indicare tali beni nel modello in base a quanto confermato dalle istruzioni ministeriali.
Conclusione
Nel caso di specie, rimanendo i beni concessi in comodato fiscalmente rilevanti per il comodante, si ritiene corretto che gli stessi subiscano il seguente trattamento fiscale:
- indicazione nel registro dei beni ammortizzabili del comodante e non del comodatario;
- assoggettamento a processo di ammortamento rilevante ai fini della determinazione del reddito di impresa del comodante e non del comodatario;
- indicazione nel rigo F29 del modello degli studi di settore sia del comodante che del comodatario.


Fonte: IPSOA

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