L'imposta sostitutiva del 10% sulle somme collegate alla produttività è subordinata a un accordo collettivo, aziendale o territoriale. Non è più ammessa l'intesa individuale per qualificare alcune somme come "corrispettivi" per la qualità, l'innovazione, l'efficienza organizzativa o la competitività aziendale.

Il presupposto dell'accordo collettivo, tuttavia, va letto "in senso ampio": non è infatti necessario il deposito del contratto alla direzione provinciale del lavoro; è sufficiente che le somme incentivanti, tassate al 10%, «siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale, della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova».

È il datore di lavoro a giudicare finalizzate alla produttività le modalità organizzative previste nei contratti collettivi, aziendali o territoriali, ma non è necessario che la valutazione sia contenuta negli accordi.

Il ministero del Lavoro e l'agenzia delle Entrate, con una circolare, stanno mettendo in chiaro le regole per le somme relative alla produttività, dopo le modifiche del Dl 78/2010 e la proroga contenuta nella legge 220/2010.

Quest'anno l'imposta sostitutiva del 10% si può applicare su un plafond massimo di 6mila euro a quanti hanno percepito, nel 2010, un reddito di 40mila euro (al lordo delle somme eventualmente tassate con l'imposta agevolata). Ciò che in queste settimane ha bloccato i datori di lavoro dall'applicare il bonus (si veda «Il Sole 24 Ore» del 6 febbraio) è il requisito - previsto nel Dl 78 - dell'accordo collettivo, territoriale o aziendale. In pratica - ed è questa l'interpretazione che dovrebbe essere sancita nella circolare congiunta Lavoro-Entrate - la legge di stabilità con la conferma della tassazione sostitutiva non ha voluto superare il requisito dell'accordo collettivo fissato dal Dl 78/2010. Tuttavia, secondo la circolare «non esiste un onere di tipo formale». Gli incrementi di produttività possono trovare la loro fonte «in accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare». Ecco perché si può parlare di diritto verbale, con la specificazione che ciò è riconducibile «al generale principio di libertà di azione sindacale».

Se questa è la condizione, nelle realtà aziendali dove manca il sindacato l'orizzonte di riferimento può essere l'accordo territoriale. In ogni caso – «ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva è condizione suficiente l'attestazione, da parte datoriale nel Cud», come previsto nella risoluzione 130/E/2010 (per la compilazione del Cud 2011 si veda a pagina 33).

Ambito soggettivo
La tassazione al 10% – articolo 1, comma 47 della legge 220/2010 – si applica solo ai lavoratori del settore privato che nel 2010 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente (articolo 49 del Tuir) non oltre i 40mila euro lordi. Nella determinazione del limite di 40mila euro rientrano i redditi a tassazione separata.

Ambito oggettivo
Il comma 47, nel rinviare all'articolo 53 del Dl 78/2010, stabilisce che sono agevolate le somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Questo significa che il contenuto dell'accordo collettivo aziendale o territoriale è sovrano: gli organi ispettivi possono solo prenderne atto senza sindacare le scelte delle parti.

Le nuove regole
SERVE L'INTESA COLLETTIVA
I premi e le somme collegate al miglioramento della produttività e della competitività aziendale sono sottoposti alla tassazione sostitutiva del 10% sulla base di accordi o contratti collettivi, territoriali o aziendali, anche preesistenti al Dl 78/2010, purché efficaci. Non sono ammesse intese individuali. A differenza della decontribuzione, la tassazione agevolata non richiede il deposito dei contratti alla Dpl

IL GIUDIZIO DEL DATORE
Non è necessario che l'accordo o il contratto collettivo dichiari, in modo esplicito e formale, che le somme corrisposte sono finalizzate a incrementi di produttività. Spetta alla valutazione del datore di lavoro qualificare una modalità organizzativa come finalizzata a perseguire una maggiore produttività e competitività. Il datore di lavoro fa l'attestazione nel Cud

BONUS AGLI ADDETTI DEL PRIVATO
La tassazione sostitutiva del 10% (per Irpef e addizionali comunali e regionali) riguarda il reddito di lavoro dipendente: l'agevolazione è destinata ai lavoratori del settore privato (sono esclusi i pubblici dipendenti). Non rientrano nel bonus i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto, titolari di reddito assimilato al lavoro dipendente

AGEVOLATE ANCHE LE COOP
Per le aziende di somministrazione, spetterà ai contratti collettivi aziendali o territoriali applicate dall'utilizzatore determinare le modalità per attuare la misura nei confronti dei lavoratori in somministrazione. Rientrano nella «nozione di accordo collettivo» anche i ristorni ai soci delle coop collegati alla produttività, poiché erogati in base all'atto costitutivo e deliberati dall'assemblea

LE VOCI INCENTIVATE
Sono agevolabili, per esempio, gli straordinari (la quota di retribuzione ordinaria e la maggiorazione); il lavoro a tempo parziale (l'intero compenso per lavoro supplementare, reso oltre l'orario concordato, ma nei limiti del tempo pieno); il lavoro notturno (le somme "ordinarie" e l'eventuale maggiorazione); il lavoro festivo (la maggiorazione); le indennità di turno

LIMITI DI REDDITO
Possono fruire dell'agevolazione i dipendenti che nel 2010 hanno percepito un reddito fino a 40mila euro, compresa anche la quota che lo scorso anno ha beneficiato dell'incentivo. Nella determinazione del limite rientrano anchei redditi assoggettati a tassazione separata. La tassazione al 10% può essere applicata su un plafond fino a 6mila euro



Fonte: Il Sole 24 Ore

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