Illegittimo l’accertamento da studi nei confronti di un commerciante al dettaglio di articoli di cartoleria e cancelleria, quando il contribuente dimostra che lo scostamento (peraltro minimo) dipende dalla misura particolarmente ridotta dell’esercizio e dalla presenza, nelle vicinanze, di diversi esercizi dedicati alla stessa attività.
Con l’ordinanza n. 3923 del 17 febbraio scorso, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un contribuente contro la decisione della CTR che aveva riconosciuto legittimità all’accertamento fondato esclusivamente su dati parametrici ricavati dallo studio di settore, specificamente contestati dal contribuente e non altrimenti supportati dall’Agenzia delle Entrate.

Come recentemente stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione, le risultanze degli studi di settore, ove siano contestate sulla base di specifiche allegazioni, non bastano a supportare l’accertamento se non sono confortate da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell’impresa.

(Cassazione civile Ordinanza, Sez. Trib., 17/02/2011, n. 3923)


Fonte: IPSOA

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