Il responsabile operativo dello stabilimento è tenuto a garantire la sicurezza del lavoratore.

Interessante pronuncia sui profili di responsabilità del “dirigente” per un infortunio sul lavoro subito da un dipendente.

Come è infatti noto, in materia antinfortunistica, il “datore di lavoro” è solo uno dei soggetti onerati della “posizione di garanzia”, perché al rispetto della normativa cautelare sono chiamati - a vario titolo- anche altri soggetti: in prima battuta, il “dirigente” [come nel caso di specie] e il “preposto”, a vario titolo coinvestititi della posizione di garanzia.

Il tema più delicato, proprio in ragione della pluralità dei “protagonisti” della prevenzione, è allora quello dell’individuazione, sia ai fini della prevenzione, che nella prospettiva sanzionatoria, del titolare della posizione di garanzia. Solo dopo l’individuazione del titolare è poi possibile articolare il giudizio sull’eventuale sussistenza della colpa rispetto alla condotta omissiva cui si ritenga di ricondurre l’infortunio.

Con riferimento all’individuazione del titolare della posizione di garanzia, in via esclusiva o unitamente ad altri, già la normativa antinfortunistica previgente, all’articolo 4 del dpr 27 aprile 1955 n. 547, delineava appunto tre distinte figure, che incarnavano distinte funzioni e distinti livelli di responsabilità: datore di lavoro, dirigente e preposto (cfr., in generale, Cassazione, Sezione IV, 28 giugno 2007, Bezzi ed altro).

La tripartizione è stata riproposta anche nel decreto legislativo n. 81 del 2008, agli articoli 18, dove si delineano gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, e 19, dedicato agli obblighi del preposto.

Si tratta di figure tutte tenute cumulativamente [salvo eventuale delega validamente conferita], nell’ambito delle rispettive competenze e sfere di intervento, al rispetto delle norme di prevenzione.

In sintesi: il datore di lavoro è colui che esercita l’attività, ha la responsabilità della gestione aziendale e pieni poteri decisionali e di spesa; il dirigente si colloca in un livello di responsabilità intermedio ed è colui che dirige appunto, ad un qualche livello, l’attività produttiva, un suo settore o una sua articolazione: tale soggetto non porta le responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali, ma ha poteri posti ad un livello inferiore, solitamente rapportati anche all’effettivo potere di spesa; si può definire l’alter ego del datore di lavoro, nell’ambito delle competenze a lui attribuite e nei limiti dei poteri decisionali e di spesa conferitigli; il preposto si colloca in un terzo livello di responsabilità è colui che è tenuto a sovrintendere alle attività, svolgendo, quindi, funzioni di supervisione e controllo sulle attività lavorative svolte.

Come il datore di lavoro, anche il dirigente [sono tali, per esempio, il direttore tecnico: cfr. Cassazione, Sezione IV, 9 luglio 2008, Crea ed altro; e il direttore di stabilimento: cfr. Cassazione, Sezione IV, 1° ottobre 2008, Ruele]

ed il preposto [è tale, per esempio, il capo cantiere: cfr. Cassazione, Sezione IV, 9 luglio 2008, Crea ed altro] sono indubbiamente destinatari diretti (iure proprio) delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale “delega di funzioni” conferita dal datore di lavoro. Che si tratti di una responsabilità diretta lo si ricava, del resto, dal disposto degli articoli 55 e 56, laddove, rispettivamente per il dirigente e per il preposto, sono stabilite le sanzioni per l’inosservanza alla normativa precauzionale di cui sono direttamente onerati.

Qui la Cassazione ha fatto applicazione dei suddetti principi in una fattispecie in cui l’addebito conseguente al verificatosi infortunio sul lavoro era stato formalizzato a carico di un soggetto rivestente la qualità di “dirigente” [ il responsabile operativo dello stabilimento], attraverso l’individuazione di plurimi profili colposi, che andavano dall’omessa formazione dell’operaio infortunato all’omessa predisposizione di un servizio di coordinamento delle attività produttive che aveva reso possibile l’incidente.

E’ stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di lesioni colpose aggravate evidenziandosi che, in materia antinfortunistica, il ruolo del responsabile operativo dello stabilimento, con potere di iniziativa e di spesa in materia di sicurezza del lavoro, doveva ritenersi equiparabile, quanto agli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori, alla posizione di garanzia del datore di lavoro, gravando sullo stesso i medesimi obblighi di protezione dai rischi specifici inerenti l’attività lavorativa svolta, con il conseguente obbligo di impedire l’evento lesivo. Da ciò traendosi la conseguenza che anche tale soggetto, in ossequio agli obblighi riconducibili, oltre che alle disposizioni precauzionali specifiche, al generale disposto degli articoli 2087 del codice civile e 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, avrebbe dovuto attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l’adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all’attività lavorativa.


(Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 27/01/2011, n. 2816)


Fonte: IPSOA

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