E' stato pubblicato, in GU del 3 febbraio, il decreto 17 dicembre 2010, n. 256 recante il regolamento del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.
Il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie coniugate o dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù è finalizzato a consentire alle giovani coppie l' accessoe a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa. Per tale motivo, a decorrere dal 1° settembre 2008 è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la cui complessiva dotazione è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati per l'acquisto dell'abitazione principale. I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo, sono di ammontare non superiore a 200.000 euro, e saranno sottoscritti con un tasso:
- massimo pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed
- a Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso variabile, nonché ad un tasso massimo pari o equivalente a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso.
I Mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti:
a) età inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare);
b) un reddito complessivo rilevato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Inoltre, non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il Mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati.
Nella concessione della garanzia viene data priorità ai casi nei quali l'immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.
Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo i seguenti soggetti:
a) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo.
I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni il cui schema è stabilito da un Protocollo d'intesa tra il Dipartimento e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
Con il Protocollo si disciplinano:
a) le modalità di adesione dei finanziatori;
b) le condizioni economiche di erogazione dei mutui e, in particolare, il costo massimo dell'operazione di finanziamento garantita dal Fondo;
c) gli eventi che consentono ai Mutuatari una sospensione delle rate del mutuo fino a 12 mesi;
d) l'accettazione esplicita da parte dei finanziatori delle regole di gestione del Fondo previste dal presente decreto.
I finanziatori si impegnano a non richiedere ai Mutuatari garanzie aggiuntive, oltre all'ipoteca sull'immobile.
La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali il Gestore ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dalla Convenzione e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data, e comunque:
a) per un ammontare non superiore a € 75.000,00 (settantacinquemila/00);
b) gli oneri oltre il capitale residuo non devono essere superiori al 5% dell'ammontare del capitale residuo stesso.
L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità: a) il finanziatore raccoglie la seguente documentazione attestante il rispetto dei requisiti dei Mutuatari:
1) l'attestazione ISEE, rilasciata da un soggetto abilitato;
2) un documento di autocertificazione che attesti che, dei redditi rilevati dall'intestazione ISEE di cui al precedente punto 1), non più del 50% è derivante da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
3) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4;
b) il Finanziatore comunica al Gestore la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo per i mutui previsti dall'articolo 2;
c) il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del Fondo e comunica entro 15 giorni lavorativi al finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo.
Nel caso in cui le disponibilitàdel Fondo risultino totalmente impegnate, il Gestore nega l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al finanziatore e al Dipartimento entro 3 giorni lavorativi;
d) il finanziatore, una volta acquisita positiva conferma dell'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo stesso, comunica al Gestore entro 7 giorni lavorativi l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di mutuo ovvero la eventuale mancata erogazione di tale mutuo.
(D.P.C.M. 17/12/2010, n. 256, G.U. 03/02/2011, n. 27)
Fonte: IPSOA
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