Le liquidazioni Iva 2011 si “consolidano”, entro il 16 febbraio, soltanto con l’opzione on line, utilizzando il nuovo modello Iva 26. Una volta effettuata, la scelta resta valida per un unico anno solare. Impossibile recedere o manifestare implicitamente la preferenza con un comportamento concludente. L’omessa o tardiva presentazione del modello comporta l’illegittimità delle compensazioni effettuate, con la conseguenza che gli uffici dell’Agenzia dovranno rideterminare l’Iva dovuta dalle singole società.

Quest’anno, per la prima volta, l’opzione segue una strada diversa dal solito, sicuramente meno tortuosa. È la via telematica, l’unica possibile dopo l’aggiornamento del modello Iva 26, approvato con provvedimento direttoriale del 6 dicembre 2010. La nuova modalità di presentazione, naturalmente, comporta dei vantaggi in termini di risparmio di tempo e carta, poiché la società (o l’ente) controllante, incaricata della trasmissione, non è più tenuta a inviare le copie del modello ai singoli uffici delle Entrate competenti per le controllate. Inoltre, con lo stesso modello si possono comunicare anche le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di adesione: operazioni che, fino allo scorso anno, si effettuavano con il modulo cartaceo Iva 26-bis. In particolare, le modifiche vanno comunicate entro 30 giorni dalla data in cui si sono verificate.

Struttura normativa
La disciplina per cui i gruppi societari in possesso di determinati requisiti possono scegliere di compensare, nell’ambito del gruppo, i crediti e i debiti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche e dal conguaglio di fine anno delle società che lo costituiscono, è stata inaugurata dall’emanazione del Dm del 13 dicembre 1979 (attuativo dell’articolo 73, comma 3, Dpr 633/1972). In sostanza, con l’adesione alla procedura, i versamenti periodici e il saldo annuale vengono effettuati dall’ente o società controllante, che determina l’imposta a debito o a credito del gruppo, calcolando la somma algebrica dei debiti e dei crediti emergenti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e dalle stesse trasferiti al gruppo. Il beneficio naturalmente risiede nel fatto che attraverso la liquidazione consolidata è possibile estinguere le posizioni debitorie di alcune società con quelle creditorie di altre, tutte della medesima “famiglia”.
Per aggirare eventuali intenti elusivi legati all’utilizzo dell’opzione, poi, il legislatore con la legge 244/2007 (articolo 1, comma 63) ha vietato, alle società che entrano per la prima volta nella liquidazione Iva di gruppo, di trasferire alla controllante il credito dell’anno precedente, che può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione solo dalla società stessa.

Ammessi al consolidamento
Inviando l’opportuna dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, possono avvalersi dello speciale regime esclusivamente le società di capitali, le cui azioni o quote sono possedute, ininterrottamente, dal 1° gennaio 2010, per oltre il 50% del loro capitale, da una controllante o anche da una società, a sua volta, controllata da un’altra. Quest’ultima, infatti, può assumere la funzione di capofila nel caso in cui la società che la controlla non intende ricorrere alla liquidazione Iva di gruppo.
Gli interessati non devono essere necessariamente residenti nel territorio dello Stato, ma almeno avere una stabile organizzazione o un rappresentante fiscale oppure essersi direttamente identificati.

Liquidazione consolidata: detto, fatto
Dall’esercizio dell’opzione discendono, per la società controllante, alcuni adempimenti, tra cui la tenuta di un registro riassuntivo ad hoc, dove annotare le liquidazioni periodiche proprie e delle sue controllate e calcolare l’Iva del gruppo, a credito o a debito. A carico della capofila anche l’eventuale versamento, in caso di imposta dovuta. Quando, invece, il risultato delle operazioni evidenzia una posizione creditoria del gruppo, il relativo importo sarà computato in detrazione nel periodo successivo.
Sul fronte delle controllate, gli obblighi che restano in piedi sono le liquidazioni periodiche da effettuare con un’apposita annotazione a margine, prevista dall’articolo 4 del Dm 1979. In pratica va evidenziato che “il saldo è trasferito alla società controllante … partita Iva n. …”.
Non in discussione, invece, la presentazione della dichiarazione annuale da parte di tutte le partecipanti (controllate e controllanti).

Ricapitolando
Dunque, in caso di opzione per l’Iva di gruppo, la controllante è l’unica legittimata a effettuare compensazioni e versamenti. Nulla cambia, però, riguardo all’autonoma soggettività passiva di ciascuna società partecipante, sia nei rapporti interni sia in quelli con i terzi.

Va ricordato, infine, che le eccedenze detraibili trasferite al gruppo che avranno trovato effettiva compensazione con debiti trasferiti al gruppo stesso dovranno essere garantite mediante apposita fideiussione, secondo le indicazioni fornite di volta in volta dalla capogruppo.


Fonte: Agenzia Entrate

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