Domanda
Un meccanico effettua una riparazione su un camion di una ditta estera. Nelle disposizioni previgenti tale operazione era esente IVA ai sensi del D.L. n. 331 del 30/8/1993 e all'art. 41, comma 2, lettera A. Ambedue sono stati abrogati. Vi risulta che tale riparazione/manutenzione sia tuttora assimilata ad esportazione e pertanto esente Iva, e se in caso affermativo va inserita nei modelli Intrastat?

Risposta
Con decorrenza dal 1° gennaio 2010, i criteri della territorialità delle prestazioni di servizi seguono le seguenti regole:
1) la prestazione di servizi si considera effettuata nel Paese del Committente, se questi è un soggetto passivo d'imposta (cosiddetta prestazione B2B cioè Business to Business, che significa da soggetto passivo a soggetto passivo), quindi il luogo di tassazione Iva è quello del Paese del Committente. In altri termini, ciò significa che quando un'impresa italiana (prestatore del servizio) esegue una riparazione per un cliente europeo (francese, austriaco, ecc. = Committente), si deve applicare l'Iva del Paese destinatario e non quella italiana; pertanto l'impresa italiana fatturerà al cliente europeo con la causale "fuori campo Iva art. 7-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633" e, quindi, tale ammontare non concorrerà a formare il plafond Iva dell'esportatore abituale ed, inoltre, è necessario procedere agli adempimenti del modello Intra 1 quater delle prestazioni di servizi rese ad un soggetto passivo dell'Unione europea;
2) le prestazioni di servizi B2C (cioè Business to Consumer, che significa da soggetto Iva a privato), per le quali il criterio da utilizzare è quello del Paese del prestatore, quindi se il prestatore del servizio è italiano ed il Committente è un soggetto privato francese, il primo deve emettere fattura con IVA 20%. In determinati casi diventa perciò opportuno farsi rilasciare un'autocertificazione dal Committente per farsi attestare la sua qualità di impresa o di privato (oppure riscontrare la presenza, per l'operatore economico, nel registro Vies);
anche se, per determinate operazione, è necessario valutare le deroghe al criterio generale della rilevanza Iva nel Paese del Committente.
Da quanto accennato, si deduce che se un'impresa italiana (IT) effettua servizi di riparazione per un'impresa dell'Unione europea e il bene riparato rimane in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2010 IT1 fatturerà questi servizi al committente europeo fuori campo IVA art. 7-ter del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto il soggetto committente è un soggetto passivo in un altro stato membro dell'Unione europea (in concreto, dalla data predetta, tra l'altro, non è più rilevante che il bene, sul quale è stato effettuato il servizio, rimanga in Italia o meno).
Per completezza, si ritiene opportuno precisare che se il soggetto prestatore del servizio è un soggetto passivo Iva italiano (autoriparatore, carrozziere, gommista, officina autorizzata e simili) e il cliente soggetto committente dell'Unione europea - non italiano - rientra tra i soggetti Iva (es.: riparazione auto di proprietà di un'impresa francese) l'operazione si deve considerare non soggetta a tributo ai sensi dell'art. 7-ter del decreto Iva, ma da riepilogare negli elenchi Intrastat (modello Intra-2-quater).
Se, invece, il soggetto prestatore del servizio è sempre un soggetto passivo Iva italiano (e, quindi, come nel caso precedente: autoriparatore, carrozziere, gommista, officina autorizzata e simili) e il cliente soggetto committente estero risiede in un Paese non dell'Unione europea (Svizzera, Usa, ecc.), ma rientra tra i soggetti Iva (es.: riparazione auto di proprietà di un'impresa svizzera) l'operazione si deve ritenere non soggetta a tributo ai sensi dell'art. 7-ter del decreto Iva, ed, inoltre, in questa ipotesi, non deve costituire oggetto di riepilogo negli elenchi Intrastat.


Fonte: IPSOA

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