Tra le tante disposizioni con le quali il recente D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 ha riscritto il CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) - dandone cosi' - la terza versione in sei anni - ve ne sono alcune che hanno effetti sui rapporti tra la PA e le imprese (comunicazioni telematiche tra le imprese e la PA, pagamenti alla P.A. con carte di credito e prepagate, etc) che meritano di essere approfondite.
Una PA moderna, digitale e burocratizzata, questo è, in buona sostanza, il fine perseguito dalla riforma del attuata dal Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (GU 10.01.2011, n. 6 - SO 8/L), secondo la volontà del ministro Brunetta.
Non mancano alcuni rilievi critici mossi da alcuni commentatori principalmente alle motivazioni che hanno spinto il Ministero a questa importante riforma: se è vero che bisognava far sì che l'amministrazione digitale non fosse soltanto una mera “dichiarazione di principio”, non si può certamente concordare sul fatto che la necessità di aggiornare la normativa debba derivare dall’evoluzione della tecnologia, laddove, se ciò fosse vero, ci troveremmo ben presto davanti a norme obsolete (ma su tali rilievi torneremo presto con un nostro altro contributo).
Ad ogni modo, le modifiche e le integrazioni apportate al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (contenente il CAD) dai 57 articoli del nuovo provvedimento sono effettivamente radicali e impattano concretamente sui comportamenti e sulle prassi delle amministrazioni, nell’intento di innalzare il livello e la qualità dei servizi resi.
Il provvedimento è entrato in vigore il 25 gennaio scorso e, in coerenza con il “Piano e-Gov”, l'orizzonte temporale dell'intervento del legislatore è il 2012, secondo una scansione ben precisa indicata dal D.Lgs. n. 235/2010. Come rilevato dallo stesso Ministro Brunetta, il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale si basa su due principi, quello della effettività della riforma e quello degli incentivi all'innovazione della P.A.
I nuovi diritti delle imprese secondo il CAD
Tra le principali novità introdotte dalla riforma del CAD, e poste in rilievo dallo stesso Ministro Brunetta durante un’apposita conferenza stampa ve ne sono alcune che interessano anche le imprese. Innanzitutto, si segnala l’art. 3 del D.Lgs. n. 235/2010, il quale interviene sull'art. 3 del Codice (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), abrogando la previsione (contenuta nel comma 1-bis del Codice) secondo la quale il diritto di cittadini ed imprese di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni regionali e locali è temperato dai limiti delle risorse tecnologiche e normative disponibili. Si tratta pertanto di una modifica con finalità di coordinamento normativo.
Pagamenti elettronici (sostituzione dell’art. 5 del codice)
La riforma del CAD prevede l’utilizzo di una serie di strumenti più snelli (carte di credito, di debito, prepagate, etc) per permettere alle PA di incassare i pagamenti, anche a mezzo di soggetti privati deputati alla riscossione, secondo modalità che dovranno essere stabilite entro sei mesi con un apposito decreto. In particolare, l'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 235/2010 sostituisce l'art. 5 del Codice - rubricato “Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche” - in modo da estendere a tutte le PA l'obbligo di accettare, sul territorio nazionale, i pagamenti ad esse spettanti (“a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative”, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (tale obbligo era previsto dal Codice soltanto per le amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano). Viene demandata ad un successivo DM la fissazione della data a partire dalla quale tale obbligo dovrà applicarsi.
Il nuovo comma 2 dell’art. 5 del Codice ora recita come segue: “Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile.
Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate”.
Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche solo previo uso di tecnologie ICT (il nuovo art. 5-bis del codice)
L’art. 4, comma 2 inserisce nel Codice il nuovo art. 5-bis prevedendo che le presentazioni di istanze, dichiarazioni dati e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche (quelle elencate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 alle quali si applica in generale il Codice, ai sensi dell'art. 2 dello stesso) debba avvenire “esclusivamente” utilizzando “le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”. Inoltre, conformemente alla delega di cui all'art. 33, comma 1, lett. m) della legge n. 69/2009 - che prevede "l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi" – le PA devono adottare e comunicare con modalità informatiche gli atti e i provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. Per quanto riguarda le amministrazioni centrali, la definizione di modalità e termini è demandata ad un successivo decreto da adottare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 235/2010 (art. 49, comma 1).
Per quanto riguarda, invece, Regioni ed Enti locali, dovrà essere il Governo a promuovere l'intesa in sede di Conferenza unificata al fine di adottare gli indirizzi utili alla realizzazione di tali finalità.
PEC, riorganizzazione dei servizi e SUAP
L'art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 235/2010 stabilisce che tutte le PA (e non soltanto quelle centrali come prima previsto dall'art. 6 del Codice) debbano utilizzare la PEC (“posta elettronica certificata”) per le comunicazioni che richiedono una ricevuta di invio e una ricevuta di consegna con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo. La norma sopprime le disposizioni speciali per le pubbliche amministrazioni regionali e locali.
L'art. 6 del D.Lgs. n. 235/2010 estende a tutte le PA (e non soltanto a quelle centrali, come prima previsto dall’art. 7 del Codice) l'obbligo riorganizzare ed aggiornare i servizi resi, sviluppando l'uso delle ICT. L'art. 8 del D.Lgs. n. 235/2010 conforma il contenuto dell'art. 10 del Codice (sostituendo l’intero comma 1 ed abrogando i commi 2 e 3) alle novità in materia di SUAP (sportello unico delle attività produttive) introdotte D.L. n. 112/2008, in modo da imporre un obbligo generale dello sportello di erogare i propri servizi verso l'utenza in via telematica.
Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali
L’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2010 inserisce nell'art. 14 del Codice i seguenti commi:
- “2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali”;
- “2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese.”
Firme elettroniche e certificatori
Anche gli articoli da 15 a 22 del D.Lgs. n. 235/2010 rivestono un certo interesse per le imprese dato che esse attuano l'art. 33, comma 1, lett. e) della legge n. 69/2009 che ha previsto la modifica della normativa in materia di firma digitale, al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della PA, dei cittadini e delle imprese, con livelli di sicurezza non inferiori agli attuali.
Protocollo informatico (nuovo art. 40-bis del codice)
L'art. 27 del D.Lgs. n. 235/2010 inserisce nel Codice un nuovo art. 40-bis rubricato “protocollo informatico”. Esso prevede che tutte le comunicazioni inviate/pervenute tramite PEC tra le PA stesse e tra le PA ed i cittadini/imprese debbano essere protocollate in via informatica ai sensi dell'art. 53 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445: atti, documenti e dati dovranno essere raccolti dall’amministrazione titolare del procedimento in un apposito “fascicolo elettronico”.
Fruibilità dei dati: le basi dati di interesse nazionale (art. 60 del codice)
L'art. 43 D.Lgs. n. 235/2010 modifica l'art. 60 del Codice, in materia di basi di dati di interesse nazionale, con una serie di disposizioni volte a rendere coerenti le banche dati con il sistema statistico nazionale.
Peraltro, nelle more dell'adozione del previsto D.P.C.M., in via transitoria, la norma introduce il nuovo comma 3-bis che individua le basi di dati di interesse nazionale e cioè:
- repertorio nazionale dei dati territoriali;
- indice nazionale delle anagrafi;
- banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- casellario giudiziale; registro delle imprese;
- archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo.
Fonte: IPSOA
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