L’art. 31 del D.L. 78/2010 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti fiscali e contributivi è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori. Sul punto, nel corso di Telefisco 2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per “accessori” devono intendersi le sanzioni, gli interessi, gli aggi della riscossione e le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica della cartella o relative alle procedure esecutive sostenute dall’agente della riscossione. Di conseguenza, per oltrepassare la soglia “limite” sarà sufficiente un debito erariale effettivo decisamente inferiore a 1.500 euro.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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