Ai fini del calcolo della base imponibile IRAP, sono deducibili i c.d. sconti cassa, intendendo per tali i premi di consumo fissati in relazione alle vendite, gli sconti collegati formalmente alle condizioni di pagamento e gli sconti commerciali attuati ad hoc per motivi strettamente commerciali.
Lo ha affermato la sentenza n. 2/30/11 dell’11 gennaio scorso della Commissione tributaria regionale di Torino.

La questione verteva sull’esatta qualificazione degli sconti che, a parere dell’ufficio, altro non erano che operazioni camuffate per celare la vera natura finanziaria delle stesse. In altre parole, secondo l’ufficio, si trattava di oneri finanziari e, in quanto tali, indeducibili ai fini IRAP.

La commissione tributaria non ha condiviso tale impostazione. Infatti, secondo i giudici di merito, in tale tipo di operazione è necessario cogliere l’aspetto prettamente commerciale (che è preminente) rispetto a quello finanziario.

Solo per quest’ultima parte marginale, che data la complessità della materia è difficilmente quantificabile, può valere l’indeducibilità ai fini IRAP.

(Sentenza Commissione tributaria regionale Piemonte 11/01/2011, n. 2)

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