Con la Sentenza n. 2064 del 28 gennaio 2011, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui spetta al giudice ordinario decidere se i contribuenti hanno diritto al rimborso dell’Iva pagata (e non dovuta) sulla tariffa di igiene ambientale (Tia). Ciò in quanto, considerato che il soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia relativa al rimborso della maggior imposta versata non riguarda un rapporto tributario tra contribuente e Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati.


Fonte: Fisco Oggi

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