Ai sensi dell’art. 112, comma 4 c.p.a., è ammessa la proposizione, nel giudizio di ottemperanza, di un’azione risarcitoria anche per i danni riguardanti periodi precedenti al giudicato.

Importanti principi sono stati affermati dal Collegio di Bari con la pronuncia in rassegna, quanto all’esperibilità dell’azione risarcitoria innanzi al G.A. in sede di ottemperanza e con riguardo al risarcimento del danno non patrimoniale.

Ha infatti rilevato, quanto al primo aspetto, il T.A.R. che, dopo l’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, non è più applicabile il principio giurisprudenziale secondo il quale in sede di ottemperanza è possibile formulare richiesta di risarcimento solo per i danni verificatisi in seguito alla formazione del giudicato e a causa del ritardo nell’esecuzione della pronuncia, mentre il risarcimento dei danni riferibili al periodo precedente al giudicato dev’essere richiesto con un giudizio cognitorio da proporsi davanti al Giudice di primo grado. Ha considerato il T.A.R. che, ai sensi dell’art. 112, comma 4 c.p.a., odiernamente è ammessa la proposizione, nel giudizio di ottemperanza, di un’azione risarcitoria anche per i danni riguardanti periodi precedenti al giudicato; peraltro, ha soggiunto, tale possibilità deve intendersi contenuta nei limiti temporali e sostanziali dettati dal precedente art. 30 e, in tal caso, il giudizio si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario. Si tratta, a suo avviso, di un giudizio non di vera e propria "ottemperanza" in senso tecnico, bensì di esecuzione di una sentenza di primo grado, nell’ambito del quale il Giudice si limita a esercitare i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato.

Quanto al merito della vicenda, premesso che, nel caso in cui il ricorrente chieda genericamente il risarcimento del danno cagionato dall’azione amministrativa illegittima, senza specificazione alcuna, tale domanda deve intendersi come riferita a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta illecita posta in essere dalla P.A. (quindi sia il danno non patrimoniale che il pregiudizio economico) - in quanto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 c.p.a, il Giudice amministrativo può qualificare l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali evidentemente desumibili dal testo degli atti processuali di parte - ha ricordato l’adito Collegio che il riconoscimento del danno non patrimoniale è soggetto a un limite ontologico e a un onere probatorio.

Quanto al primo, esso è ammesso nei soli casi in cui la lesione del diritto costituzionale sia qualificata dalla serietà dell’offesa e dalla gravità delle conseguenze nella sfera personale del danneggiato; sul secondo, occorre che il quest’ultimo fornisca la prova, oltre dell’evento dato dalla sussistenza di una lesione del diritto costituzionalmente primario che superi la soglia della tollerabilità, anche della ricorrenza di significative ripercussioni pregiudizievoli sotto il profilo del danno-conseguenza.

Nel caso di specie è stato riconosciuto siffatto pregiudizio non patrimoniale a favore del ricorrente per reiterate, illegittime sue sostituzioni da una Commissione costituita per il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio di una determinata attività.

(TAR Puglia, Sentenza, Sez. II, 10/01/2011, n. 19)


Fonte: IPSOA

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