Arrivano nuovi chiarimenti in merito alla detassazione dei premi di produttività erogati nel 2011.
Ora è la volta della Fondazione studi dei consulenti del lavoro che con il parere n. 8 del 4 aprile 2011 chiarisce che, poiché la legge fa generico riferimento alle somme erogate “in attuazione” della contrattazione secondaria, e questa – mediante l’accordo quadro – chiarisce la volontà delle parti di utilizzare il beneficio legale per tutto il 2011 (recependo da tale data le disposizioni dei contratti nazionali), tutte le erogazioni intervenute nell’anno si devono considerare in attuazione di essa, e quindi godono del beneficio fiscale.

Infatti, secondo i consulenti del lavoro, se il contratto collettivo stipulato nel corso del 2011 prevede un’efficacia (retroattiva) delle proprie disposizioni per tutto il 2011, si deve ritenere che ogni erogazione di tale anno è “in attuazione” del contratto medesimo, in quanto esso è efficace convenzionalmente dal 1° gennaio 2011.

In tale ottica si sono mosse le organizzazioni sindacali nella predisposizione dell’accordo quadro che dovrà essere sottoscritto su base territoriale.

Tra l’altro, il rinvio esplicito dell’accordo quadro alla circolare n. 3/E del 2011 dell’Agenzia delle entrate intende sottolineare la prevalenza della volontà delle parti sociali rispetto al momento della mera stipulazione formale dell’accordo di secondo livello, il quale in effetti non fa altro che ratificare la volontà già sussistente delle parti stesse di disciplinare per tutto il 2011 gli istituti economici correlati alla produttività (come del resto avvenuto nei contratti nazionali del biennio 2009/2010, richiamati dall’accordo).

(Parere Fondazione studi consulenti lavoro 04/04/2011, n. 8)


Fonte: IPSOA

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