In base ad un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi, con riferimento all’acquisizione dei movimenti di un conto corrente bancario riconducibili ad un’attività d’impresa, devono essere considerate ricavi sia le operazioni attive (versamenti) che quelle passive (prelevamenti), a meno che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari.

Ciò vale senza che sia necessaria la deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, poiché, in base all’inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di superare la presunzione di legge relativa, dimostrando la sussistenza di specifici costi deducibili attraverso concreti elementi di prova, e non in base ad affermazioni di carattere generale, semplici presunzioni o richiamando il principio di equità.

(Corte di Cassazione, Sez. III civ., Sentenza 4.2-3.3.2011, n. 5120)

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