Con la Circolare del 4 aprile 2011, la Direzione delle giustizia civile fornisce i primi chiarimenti sulla mediazione obbligatoria in alcune materie del contenzioso civile. In particolare, il Ministero precisa che il tentativo di conciliazione non può essere dichiarato esaurito in caso di mancata adesione della parte invitata. Pertanto, la mediazione obbligatoria non può dirsi correttamente percorsa ove l’istante si sia rivolto ad un organismo di conciliazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione della comunicazione di mancata adesione della parte invitata, alla mediazione. La circolare sottolinea, inoltre, che il mediatore può sempre formulare una proposta e verificare se l’altra parte è disponibile ad avanzare una soluzione.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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