Con la sentenza 8692 del 15 aprile, la Corte di cassazione ha stabilito che se lo studio professionale è rimasto chiuso o fermo, va escluso il rimborso dell’Iva pagata per l’acquisto di beni ammortizzabili, a meno che non venga fornita dai professionisti la prova della loro dismissione, necessaria per dimostrare la stretta inerenza all’attività del contribuente.


I fatti di causa

La contesa nasce dal diniego del rimborso a uno studio associato di dottori commercialisti dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di beni strumentali, motivato dall’ente impositore con la mancanza, per l’effettivo esercizio d’impresa, di operazioni attive.



Il provvedimento di rigetto era stato impugnato dal contribuente davanti alla competente Ctp, che aveva accolto la domanda.

Stesso esito in secondo grado, nonostante l’Amministrazione finanziaria lamentasse nella sentenza impugnata violazione del principio, comunitario, di neutralità dell’Iva.



Con il conseguente ricorso per cassazione, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza opposta per palese violazione dell’articolo 30 del Dpr 633/1972, per avere il giudice erroneamente ritenuto che, pur non avendo lo studio associato svolto in concreto alcuna operazione imponibile, andasse riconosciuto il diritto al rimborso dell’Iva corrisposta a monte per l’acquisto di beni ammortizzabili, in relazione ai quali il versamento dell’imposta non risulta essere stato effettuato dal consumatore finale.



Occorre rilevare preliminarmente, per compiutezza, che in questo settore impositivo, la strumentalità rileva sotto un duplice aspetto: come possibilità di chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell’eccedenza detraibile (ai sensi dell’articolo 30, comma 2, lettera c), del Dpr 633/1972) “limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili ...”; e come obbligo della rettifica, ex articolo 19-bis 2 dello stesso decreto, posto che “La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni … medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata ...” (sul requisito dell’“inerenza” nelle imposte sui redditi, vedi articolo 109 del Tuir).



Motivi della decisione

La Suprema corte decide la vertenza nel merito bocciando il ricorso introduttivo dello studio associato, atteso che, ai fini della detraibilità dell’Iva (articolo 19, Dpr 633/1972), è sempre necessaria una stretta inerenza fra le operazioni passive relative ai beni strumentali impiegati nell’attività, rispetto ai quali è chiesto il rimborso dell’imposta, e le finalità imprenditoriali proprie del soggetto richiedente, alla verifica dei cui presupposti è preposto, in sede contenziosa, il giudice investito della questione.



Laddove quest’ultimo lamenti il mancato compimento di operazioni attive, va fornita la prova della dismissione dei beni ammortizzabili: l’adempimento risulta, infatti, necessario a dimostrare l’inerenza dei beni strumentali all’attività svolta dal contribuente, ben potendosi altrimenti ritenere un utilizzo diverso, effettuato in evasione d’imposta.

In mancanza della prova è allora da considerare legittimo il rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria al rimborso - relativamente all’Iva versata per l’acquisto dei beni - richiesto dallo studio professionale associato.



La Corte di legittimità ha già avuto modo di occuparsi della questione e ha ritenuto, in via generale, che la possibilità di portare in detrazione l’imposta assolta o dovuta dal contribuente e a lui addebitata a titolo di rivalsa, in relazione a beni e servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione (articolo 19 del Dpr 633/1972 e articolo 17 della direttiva 77/388/Cee), è consentita, per le operazioni passive, soltanto nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini delle sue operazioni soggette a imposta. In particolare, la possibilità di detrarre l’imposta inerente a operazioni passive, richiede che i beni e i servizi acquisiti siano impiegati nell’ambito di una delle attività economiche indicate nella direttiva comunitaria e che l’inerenza sia specificamente provata ogni qual volta essa venga posta in dubbio dall’Amministrazione finanziaria (Cassazione 2300/2005, 13056/2004 e 5599/2003), con ciò richiedendo un effettivo collegamento strumentale tra le operazioni Iva di cui si chiede il rimborso e quelle oggetto dell’attività di impresa.



Affrontando, tuttavia, la questione relativa alla posizione del contribuente di cui non sia stato rilevato il compimento di un’attività di impresa, la Cassazione ha anche precisato che, in tema di Iva, in base alla disciplina dettata dagli articoli 4, comma 2, n. 1), e 19 del Dpr 633/1972, e anche alla luce della sesta direttiva del Consiglio 77/388/Cee, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, mentre le cessioni di beni da parte di una società di capitali sono da considerare in ogni caso effettuate nell’esercizio di impresa, in ordine, invece, agli acquisti di beni, occorre accertare, ai fini della detraibilità dell’imposta, che dette operazioni passive siano effettivamente inerenti all’esercizio dell’impresa, cioè compiute in stretta connessione con le finalità imprenditoriali. Ciò senza che sia richiesto il concreto esercizio dell’impresa, con la conseguenza che la detrazione dell’imposta spetta, ricorrendo detta condizione, anche nel caso di assenza di compimento di operazioni attive (Cassazione, sentenze 23400/2010, 8353/2006, 1863/2004 5599/2003 e 2729/2001).



Tale orientamento è stato ora pienamente condiviso dal Collegio di legittimità con la sentenza 8692/2011, posto che l’inerenza di un’operazione ai fini Iva comporta comunque la necessità che la stessa sia funzionale all’attività imprenditoriale formalizzata nell’oggetto sociale, ma tale deve essere definita anche quella finalizzata alla costituzione delle condizioni necessarie perché l’attività tipica possa concretamente iniziare e quindi anche le attività meramente preparatorie che, per definizione, vengono poste in essere in una fase in cui non vi è ancora produzione di ricavi.



Nella specie, lo studio associato perde il rimborso Iva perché non ha dimostrato (articolo 2697 codice civile) di aver alienato i beni ammortizzabili: sarebbe stato questo, infatti, l’unico modo di provare che quei beni erano realmente inerenti l’attività professionale dal momento che, in caso contrario, si può ben ritenere che erano stati utilizzati con finalità diverse, estranee allo studio associato, comunque in evasione d’imposta.



In ultima analisi, il rigor legis che circonda questa materia richiede che il rimborso Iva sussiste solo quando l’ufficio ne ravvisi i presupposti.
E’ su tali presupposti, si ribadisce, che si giustifica l’orientamento della Suprema corte, secondo la quale il diritto di detrazione, in misura pari all’imposta addebitata o assolta per l’acquisto di beni e servizi inerenti all’esercizio dell’impresa, “presuppone l'inerenza del bene comprato all'attività imprenditoriale, inerenza che deve essere intesa come “strumentalità” del bene e deve essere provata dall'interessato” (cfr Cassazione 4517/2000).


Fonte: Agenzia Entrate

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