I fondi pensione negoziali e i fondi pensione preesistenti non possono essere ricompresi nel novero dei soggetti qualificati dal decreto n. 39/2010 come enti di interesse pubblico, per cui non sono assoggettati all'obbligo di conferire a un soggetto esterno (persona fisica o societa' di revisione) l'incarico della revisione legale dei conti.
Lo specifica la Covip in uno specifico Orientamento deliberato lo scorso 31 marzo.

Gli obblighi gestionali, di controllo e informativi

Attraverso i vari interventi normativi (D.Lgs. n. 124/1993 e il D.Lgs. n. 252/2005) il Legislatore ha concepito i Fondi pensione come organizzazioni no profit volte “all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale”.

Il Fondo pensione, come delineato nell’ordinamento giuridico nazionale, presenta tutti gli elementi caratterizzanti un’azienda, secondo quanto descritto dalla dottrina economico-aziendale anche se non è consentito, a tali organizzazioni, detenere un patrimonio proprio, autonomo e distinto, rispetto a quello di pertinenza degli iscritti, che svolga funzioni di garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte e di tutela di preservazione della continuità dell’ente.

La disciplina contabile dei fondi pensione è contenuta nella Deliberazione Covip del 4 dicembre 2003 recante “Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali”. L’obiettivo è quello di sensibilizzare ed indurre gli organi di amministrazione dei fondi ad una riflessione sull’assetto delle proprie funzioni e sulla necessità di diffondere al proprio interno la “cultura del controllo”.

La strutturazione di un adeguato assetto organizzativo e di un efficiente sistema di controlli interni costituisce infatti una delle principali attribuzioni degli organi preposti allo svolgimento di funzioni amministrative, direttive e di controllo nell’ambito dei fondi pensione negoziali.

In proposito l’Autorità osserva come le scelte relative alla configurazione della struttura organizzativa risultino condizionate dai vincoli posti dal legislatore in tema di attività il cui svolgimento, in omaggio ad esigenze di separatezza e specializzazione, deve essere conferito a soggetti terzi (gestione delle risorse finanziarie, funzione di banca depositaria, assicurazione delle rendite, ecc.) e dalla tendenza pressoché generalizzata ad affidare in regime di outsourcing anche funzioni riferibili alla gestione amministrativa e contabile.

In particolare, la numerosità degli incarichi svolti in outsourcing (alimentata peraltro dalla prassi di affidare la gestione del patrimonio ad una pluralità di intermediari), unitamente all’esigenza di conservare in seno al fondo concrete capacità decisionali e di controllo, impone l’adozione di un modello organizzativo proiettato a privilegiare funzioni di coordinamento e di monitoraggio delle attività gestionali, con specifico riguardo alla progettazione ed alla verifica dei flussi informativi, alla definizione degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi esternalizzati, alla valutazione dell’adeguatezza delle procedure e delle risorse impiegate dai fornitori di servizi.

Con riferimento al sistema informativo, la Covip osserva poi come la disponibilità di informazioni complete, affidabili e tempestive costituisca una condizione essenziale per consentire alle strutture amministrative, gestionali e di controllo il corretto esercizio dei propri compiti.

Pertanto, i fondi pensione negoziali sono tenuti a dotarsi di un sistema informativo idoneo ad assicurare i richiamati presupposti ed adeguato al contesto strutturale in cui i fondi medesimi si trovano ad operare, con particolare riguardo alla configurazione dell’area dei destinatari (dimensione e localizzazione del bacino dei potenziali aderenti, numero medio di addetti per unità produttiva, ecc.), all’articolazione dei flussi contributivi, alla tipologia delle prestazioni fornite, alle caratteristiche organizzative dei soggetti tenuti alla contribuzione. Il patrimonio informativo dovrà essere immediatamente e direttamente accessibile da parte dei soggetti responsabili del fondo, per lo svolgimento delle proprie funzioni di direzione e controllo e di tutte quelle attività che restano direttamente affidate alle proprie strutture interne.

Quanto al sistema delle rilevazioni contabili e gestionali, esso deve registrare con attendibilità i fatti gestionali e consentire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del fondo.

L’orientamento del 31 marzo 2011

La Covip rammenta in primo luogo come il decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, entrato in vigore il 7 aprile 2010, recante attuazione della Direttiva 2006/43/CE, ha razionalizzato le disposizioni in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati. Tale provvedimento individua i soggetti legittimati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti e definisce le modalità di affidamento ed estinzione dell’incarico, l’oggetto dell’attività di controllo, le modalità di svolgimento della revisione (poteri, doveri e responsabilità dei revisori), il sistema di vigilanza pubblica sull’attività di revisione e il sistema sanzionatorio amministrativo e penale.

Del tutto nuova è la definizione dei cc.dd. “enti di interesse pubblico”, contenuta nell’art. 16 del decreto n. 39/2010, per i quali la revisione legale deve essere ora svolta da un revisore esterno alla società (persona fisica o società di revisione), non potendo detto incarico essere più affidato al collegio sindacale.

L’Autorità a tale proposito evidenzia come per i fondi pensione negoziali ed i fondi pensione preesistenti l’obbligo di conferire a un soggetto esterno (persona fisica o società di revisione) l’incarico della revisione legale dei conti non può, desumersi neppure per analogia dalla normativa civilistica in tema di associazioni, né da quella in tema di società per azioni, alle quali il novellato art. 2409-bis del codice civile continua, infatti, a consentire, ove non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, di mantenere in capo al collegio sindacale le competenze in tema di revisione legale dei conti.

Così come peraltro già espresso con i precedenti Orientamenti del 30 settembre 2004, aventi per oggetto l’“attività degli organi di controllo dei fondi pensione e la riforma del diritto societario”, i fondi pensione negoziali e preesistenti possono continuare ad attribuire l’incarico di revisione legale dei conti al collegio sindacale, non trovando ad essi applicazione le speciali disposizioni che impongono, per determinati soggetti, l’obbligo di affidare il relativo incarico a revisori esterni.

Spetta, quindi, ai fondi pensione effettuare una precisa scelta circa l’opportunità di mantenere la revisione legale dei conti in capo al collegio sindacale ovvero attribuire il relativo incarico ad un revisore esterno o a una società di revisione.

In conformità poi allo Schema di Statuto, deliberato dalla COVIP il 31 ottobre 2006, l’assetto dei controlli ritenuto più adeguato, e le funzioni conseguentemente attribuite al collegio dei sindaci, dovranno essere esplicitate nell’articolato statutario. Viene anche disciplinata la fattispecie in cui si decida di conferire l’incarico di revisione legale dei conti a soggetti esterni. Il riferimento normativo da tenere presente è quello di cui al decreto n. 39/2010.

L’incarico potrà, quindi, essere conferito solo a quei soggetti abilitati, in base al predetto decreto e alla relativa normativa di attuazione, allo svolgimento di detta attività e che si trovino nelle situazioni di indipendenza ivi indicate ed il corrispettivo per l’incarico di revisione legale non potrà essere subordinato ad alcuna condizione, né essere stabilito in funzione dei risultati della revisione o essere dipendente dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione al fondo pensione che conferisce l’incarico da parte del revisore legale o della società di revisione.

Tra le novità di rilievo va infine annoverata la nuova disciplina in materia di conferimento dell’incarico di revisione, contenuta nell’art. 13 del decreto n. 39/2010.

Salvo il caso di nomina effettuata nell’atto costitutivo, l’incarico di revisione deve essere ora conferito, in base a detta norma, dall’assemblea “su proposta motivata dell’organo di controllo”.

Il nuovo art. 13 del decreto n. 39/2010 va pertanto a sostituire l’abrogato art. 2409-quater del codice civile, il quale invece prevedeva una funzione meramente consultiva dell’organo di controllo (l’art. 2409-quater c.c. recitava infatti “sentito il parere dell’organo di controllo”). Con la nuova norma la funzione del collegio sindacale per la nomina dei revisori si trasforma dunque da consultiva a propositiva.

I fondi pensione che intendessero attribuire a soggetti esterni la revisione legale dei conti dovranno pertanto uniformarsi anche a detti principi per quanto riguarda le prossime deliberazioni di designazione e revoca degli stessi; ciò, anche in presenza di eventuali previsioni statutarie difformi. Alla prima occasione utile andranno, comunque, introdotti gli adeguamenti statutari necessari per allinearsi alla predetta normativa.

Tali modifiche statutarie, inerenti all’attribuzione all’organo di controllo delle funzioni propositive di cui sopra, sono da ricondurre al novero degli interventi di adeguamento a sopravvenute disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP, sicché troveranno in questo caso applicazione le procedure semplificate previste dalla deliberazione COVIP del 15 luglio 2010 (che consentono ai soggetti vigilati di effettuare, in luogo dell’istanza di approvazione, una comunicazione alla COVIP dell’avvenuta modifica statutaria entro trenta giorni dall’assunzione della relativa delibera).


Fonte: IPSOA

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