I contribuenti che hanno rinegoziato un mutuo possono detrarre gli interessi passivi legati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’abitazione principale, indipendentemente dalla circostanza che siano corrisposti mediante un conto di finanziamento accessorio o derivanti dallo stesso, nel limite massimo di 4.000 euro. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 43/E del 12 aprile 2011. In sostanza, la rinegoziazione, prevista da una convenzione firmata nel 2008 da Abi e ministero dell’Economia e delle Finanze, trasforma l’originario mutuo a tasso variabile (che deve essere stipulato prima del 29 maggio 2008) in un prestito a rata fissa, spostando in avanti nel tempo la sua scadenza. La differenza tra la rata dovuta in base al piano di ammortamento iniziale stabilito con la banca e quella rinegoziato viene addebitata su un altro conto, il conto di finanziamento accessorio.


Fonte: Fisco Oggi

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