Va respinta la richiesta di marchio comunitario quando la somiglianza visiva e soprattutto la somiglianza fonetica tra i segni in conflitto è così rilevante che i consumatori potrebbero ritenere che i servizi forniti con il marchio richiesto abbiano la stessa origine commerciale di quella dei servizi identici protetti dal marchio anteriore.
Il 21 marzo 2003, la ricorrente, Intesa Sanpaolo SpA, presentava una domanda di registrazione di marchio comunitario all’UAMI chiedendo la registrazione del segno denominativo COMIT.

Il 29 gennaio 2004, il predecessore dell’interveniente, la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, ha presentato un’opposizione alla registrazione del marchio richiesto, adducendo un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009].

L’opposizione era fondata sul marchio figurativo tedesco COMET. Con decisione 19 dicembre 2007, la quarta commissione di ricorso ha dichiarato il ricorso fondato e ha respinto la domanda di marchio comunitario per tutti i servizi richiesti. Secondo la commissione di ricorso, i servizi da comparare erano identici.

Per quanto riguarda i due segni di cui trattasi, essa ha considerato che la divisione d’opposizione avesse sottovalutato il loro grado di somiglianza fonetica.

Essa ha rilevato che la somiglianza visiva e soprattutto la somiglianza fonetica tra i segni in conflitto era così rilevante che i consumatori avrebbero ritenuto che i servizi forniti con il marchio richiesto avevano la stessa origine commerciale di quella dei servizi identici protetti dal marchio anteriore.

Secondo la commissione di ricorso, l’attenzione del pubblico interessato si concentra piuttosto sull’inizio della parola che è identico nei due segni.

Tale decisione è stata impugnata.

Tuttavia il Tribunale ha ritenuto che i segni che sono simili sul piano visivo (riscontrando che il marchio verbale richiesto consiste nella parola «comit». Il marchio figurativo anteriore consiste nella parola «comet» scritta in grassetto, con lettere in rosso e una sottolineatura in rosso e verde; quattro delle cinque lettere dei segni sono identiche.

L’unica differenza tra le due parole è la penultima lettera, rispettivamente «i» e «e».

Contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, le differenze figurative tra i due segni sono lievi e non modificano l’impressione di somiglianza tra le parole quasi identiche che formano e dominano i segni) e anche su quello fonetico (la prima sillaba «com», che sarà percepita e sentita per prima, è identica all’inizio dei due segni.

Inoltre, le seconde sillabe, rispettivamente «it» e «et», contengono una vocale breve e terminano entrambe con la lettera «t»).

Inoltre, anche il confronto sul piano concettuale risulta sfavorevole a Intesa SanPaolo poiché le parti iniziali dei segni hanno un identico significato: la differenza concettuale non appare così significativa da poter da sola eliminare le somiglianze visive e fonetiche.

Di conseguenza, il Tribunale dichiara che è fuori dubbio che i segni di cui trattasi producano un’ impressione globale di somiglianza con relativo rischio di confusione nella mente del pubblico e respinge il ricorso.

(Sentenza Tribunale di I grado CE 07/04/2011, n. 84)


Fonte: IPSOA

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