Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo scorso, è stata resa nota la misura massima dello sconto d’imposta concesso alle imprese del settore tessile per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di campionari.
La percentuale spettante è pari al 25,1903 per cento del risparmio d’imposta prenotato dai contribuenti mediante la presentazione, in via telematica, della comunicazione contenente i dati degli investimenti, redatta sull’apposito modello Crt, approvato con provvedimento direttoriale del 10 settembre 2010.

In attuazione di quanto disposto al punto 4 del provvedimento di approvazione del modello, tale quota è stata calcolata con troncamento alla quarta cifra decimale, sulla base del rapporto tra le risorse stanziate (corrispondenti a 70 milioni di euro) e l’importo del risparmio d’imposta complessivamente richiesto, risultante dalle comunicazioni (modello Crt) validamente presentate. La cifra in questione, alla data del 31 dicembre 2010, al netto delle rinunce presentate entro il 22 marzo 2011 (data di conclusione delle elaborazioni), è risultata pari a 277.884.229 euro.

L’agevolazione, nella misura massima indicata, è concessa esclusivamente alle imprese del comparto tessile e abbigliamento (svolgenti attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 – in relazione alla fabbricazione di bottoni – della tabella Ateco 2007) che, entro il 31 dicembre dello scorso anno, hanno prenotato le risorse disponibili, trasmettendo il modello Crt.
Tali contribuenti possono beneficiare dello sconto d’imposta, derivante dall’esclusione dalla tassazione sul reddito d’impresa, del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari nell’ambito dell’Unione europea, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010. Il bonus, di conseguenza, è fruibile in sede di dichiarazione dei redditi, mediante esposizione, nel modello Unico 2011, dell’ammontare degli investimenti agevolabili.

La deduzione dal reddito d’impresa non dovrà comportare per il beneficiario un risparmio d’imposta effettivo (comprese, ove applicabili, le addizionali regionale e comunale) superiore all’importo risultante dall’applicazione della percentuale del 25,1903 al risparmio d’imposta indicato nell’ultima comunicazione presentata, esattamente nel quadro A, colonna 2, del modello Crt.
Ai fini del calcolo, qualora l’importo indicato nella colonna 2 sia superiore a 500mila euro, deve essere preliminarmente ricondotto entro tale ammontare, che costituisce il limite massimo degli aiuti temporanei di importo limitato fruibili nel triennio 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2010, ovvero nel periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2011 per i soggetti con periodo di imposta “a cavallo” che intendano avvalersi dell’agevolazione anche per gli investimenti effettuati nel 2011.

L’importo su cui applicare la percentuale è quello esposto nell’ultima comunicazione validamente trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2010. Tuttavia, in caso di rinuncia parziale presentata successivamente al termine stabilito, per la determinazione della misura dell’agevolazione spettante occorre fare riferimento a tale ultima comunicazione.

Inoltre, per quanto concerne la compilazione di Unico SC 2011, quadro RS, rigo RS107, nella colonna 1 vanno riportati gli investimenti effettivamente realizzati mentre, nella colonna 2, devono essere indicati quelli che comportano un risparmio d’imposta pari all’importo spettante, calcolato quest’ultimo applicando la percentuale del 25,1903 all’ammontare indicato nel quadro A, colonna 2, del modello Crt, ricondotto entro il limite di 500mila euro.
La deduzione dal reddito d’impresa può essere determinata secondo la seguente proporzione:

100 : Aliquota Ires o Irpef = X : Risparmio d’imposta spettante

Peraltro, ai fini della verifica della correttezza del calcolo è sufficiente applicare l’aliquota Ires o Irpef all’importo deducibile risultante dall’anzidetta operazione.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top