I bonifici ordinati dai contribuenti in favore dei fondi immobiliari per l’acquisto di box pertinenziali già realizzati (per i quali compete la detrazione del 36%) devono essere compilati secondo precise modalità, al fine di evitare che i fondi stessi subiscano la ritenuta d’acconto del 10%, prevista dall’articolo 25 del Dl 78/2010. La precisazione dell’Agenzia delle Entrate è arrivata con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile e va nel solco dell’indicazione fornita con la risoluzione 3/2011, in relazione ai bonifici disposti in favore dei Comuni per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, ammessi alla detrazione fiscale del 36 per cento.

In particolare, l’ordinante deve indicare, nella motivazione del bonifico, il fondo immobiliare come soggetto beneficiario e specificare che il versamento è effettuato per l’acquisto di box o posto auto pertinenziale presso un fondo immobiliare, non riportando il riferimento alle disposizioni agevolative e non utilizzando, ove predisposto dalla banca o dall’ufficio postale, l’apposito modulo. In tal modo, la banca o l’ufficio postale non codificheranno il versamento come importo soggetto alla ritenuta del 10 per cento.

Il chiarimento è intervenuto in quanto la disposizione normativa, in considerazione della finalità che persegue, volta a scongiurare la sottrazione di materia imponibile da parte di coloro che rendono prestazioni per le quali i committenti beneficiano di vantaggi fiscali, non ha previsto particolari obblighi di indagine in capo ai soggetti investiti del prelievo alla fonte.
Conseguentemente, posto che la detrazione del 36% compete anche per le cessioni, da parte dei fondi immobiliari, di box e posti auto pertinenziali già realizzati (nei limiti delle spese imputabili alla loro costruzione), i fondi stessi, in quanto beneficiari del pagamento, potrebbero subire di fatto la ritenuta del 10%, ai sensi del richiamato articolo 25, pur non essendo soggetti passivi di imposta.

Infatti, in base all’articolo 6 del Dl 351/ 2001, i fondi immobiliari - tranne i “vecchi fondi” che, ove ancora esistenti, corrispondono l’imposta sostitutiva del 25%, e ad eccezione delle ipotesi, peraltro limitate nel tempo, nelle quali, ai sensi dell’articolo 32 del citato Dl 78/2010, è previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva per l’adeguamento o la liquidazione - non sono soggetti alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive e le ritenute alla fonte che gli stessi subiscono sui redditi di capitale sono a titolo di imposta.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, qualora i fondi abbiano comunque subito la ritenuta, quest’ultima potrà essere recuperata mediante ordinaria richiesta di rimborso oppure, in alternativa, utilizzata in compensazione compilando gli appositi campi del modello Unico “Società di capitali” 2011.

In un’ottica di snellimento e semplificazione, se il fondo immobiliare non è tenuto al pagamento di imposte sostitutive, la ritenuta subita dal fondo potrà essere compensata anche con le imposte dovute dalla società di gestione del risparmio, istitutiva del fondo medesimo.


Fonte: Agenzia Entrate

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