Il Ministero della salute ha disciplinato in maniera organica le modalita' che, nel rispetto della vigente normativa, dovranno essere osservate dalle farmacie ai fini dell'erogazione dei servizi di medicina generale.
Su prescrizione del medico, l'infermiere, all'interno della farmacia, provvede alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche.

Ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994 n. 739, per l'espletamento delle funzioni l'infermiere può avvalersi del supporto di operatori socio-sanitari, ove operanti presso la farmacia.

Nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, sono altresì erogabili dagli infermieri presso le farmacie, anche tramite il supporto del suddetto personale le seguenti prestazioni:

a) supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo;

b) effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo;

c) attivita' concernenti l'educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato;

d) iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie.

Sono erogabili dagli infermieri, a domicilio del paziente, nell'ambito degli specifici accordi regionali, le prestazioni, rientranti nelle competenze del proprio profilo professionale, prescritte dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, oltre che da medici chirurghi appartenenti ad altre discipline, che ritengano di avvalersi utilmente dei servizi erogabili dalle farmacie.

Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nonchè nel rispetto della normativa vigente, l'infermiere può erogare sia all'interno della farmacia, sia a domicilio del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale. Inoltre, a domicilio del paziente, gli infermieri partecipano ad iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali.

Le predette attività possono essere svolte esclusivamente laddove previste nell'ambito delle linee guida tecnico-sanitarie approvate dalle Regioni.

Gli infermieri intervengono altresì d'urgenza, oltre che per il supporto all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, anche nelle situazioni igienico sanitarie d'urgenza previste dal profilo professionale di appartenenza.

Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, il fisioterapista puo' erogare all'interno della farmacia ed a domicilio del paziente, e nei limiti di cui al decreto del Ministro della sanita' n. 741 del 1994, le seguenti prestazioni professionali:

a) definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all'individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;

b) attivita' terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilita' motorie, psico motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;

c) verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

La farmacia, nell'erogazione delle prestazioni, deve rispettare tutti gli specifici requisiti relativi ai settori professionali, sanitari e tecnico - strutturali previsti per lo svolgimento delle attivita' dalla normativa statale, regionale e comunale vigente, nell'ambito dei precedenti settori.

L'erogazione dei servizi puo' essere effettuata esclusivamente dagli infermieri e dai fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ai sensi della vigente normativa, ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente.

Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilita', il possesso dei requisiti, avvalendosi, laddove necessario, degli Ordini provinciali dei medici, dei Collegi provinciali degli infermieri e delle associazioni maggiormente rappresentative dei fisioterapisti così come individuate dal Ministero della salute.

Le attivita' erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente devono essere effettuate dai professionisti sanitari di cui al presente decreto nel rispetto dei propri profili professionali, con il coordinamento organizzativo e gestionale del farmacista titolare o direttore.

(Decreto Ministero della Salute 16/12/2010)


Fonte: IPSOA

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