Il 2 maggio scadono i termini per la presentazione del modello relativo alla richiesta di rimborso e/o compensazione dell'Iva a credito nella liquidazione del primo trimestre, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 38-bis del Dpr 633/1972.

Il modello TR, disponibile sui siti dell'Agenzia delle Entrate e del ministero dell'Economia e delle Finanze, deve essere presentato - esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati - entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Se il termine scade di sabato (come per il trimestre in esame) o in un giorno festivo, è prorogato al lunedì successivo (circolare n. 6/2002).
Il termine è perentorio, in quanto espressamente previsto dalla norma di riferimento: "Non si tiene conto delle istanze presentate oltre il termine indicato nel primo e secondo comma" (articolo 1, ultimo comma, decreto 23/07/1975 - risoluzione n. 571164/1988).
E' tuttavia prevista la possibilità, entro la scadenza del termine di presentazione, di inviare una istanza correttiva qualora il contribuente intenda rettificare o integrare un'istanza già presentata.

Il modello, approvato con provvedimento del 19 marzo 2009, è stato integrato dal provvedimento del 18 marzo 2010 per aggiornare le istruzioni alle nuove regole comunitarie in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini Iva e delle nuove norme per l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva trimestrali.

Nella formulazione attuale, il modello si compone del frontespizio, di un modulo comprendente i quadri TA - TB - TC - TD e di un prospetto riepilogativo, il quadro TE, dedicato alla società controllante partecipante alla liquidazione Iva di gruppo.

Frontespizio
Il frontespizio è dedicato non solo al riassunto dei dati anagrafici del soggetto richiedente il rimborso/compensazione infrannuale, ma anche all'indicazione di alcune condizioni particolari in cui il contribuente può trovarsi: •Regimi particolari. La casella deve essere barrata dai contribuenti che, per opzione o per obbligo di legge, hanno adottato criteri particolari per la determinazione dell'imposta
•Contabilità separate. E' dedicata ai contribuenti che, per opzione o per obbligo di legge, esercitano più attività gestite con contabilità separata (articolo 36 del Dpr 633/1972)
•Richiesta presentata da ente o società controllante per il gruppo. In caso di barratura della casella, occorre compilare il prospetto riepilogativo TE
•Correttiva nei termini. Si riferisce alla possibilità di rettificare o integrare, nei termini, una istanza già presentata (in tal caso, il modello deve essere nuovamente compilato in tutte le sue parti)
•Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso. Con specifici decreti ministeriali sono state individuate alcune attività per le quali il rimborso può essere erogato in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta (articolo 38-bis, comma 9, del Dpr 633/1972. Si tratta delle seguenti categorie di contribuenti: ◦soggetti che hanno effettuato nel periodo di riferimento della richiesta prevalentemente prestazioni di subappalto in edilizia (codice "1" nel frontespizio della richiesta) e hanno emesso fatture senza addebito di imposta (articolo 17, comma 6, lettera a), Dpr 633/1972)
◦operatori economici titolari del codice Ateco 38.32.10 (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici; codice "2" nel frontespizio della richiesta)
◦operatori economici titolari del codice Ateco 24.43.00 (produzione di piombo, zinco, stagno e semilavorati; codice "3" nel frontespizio della richiesta)
◦operatori economici titolari del codice Ateco 24.42.00 (produzione di alluminio e semilavorati; codice "4" nel frontespizio della richiesta).
Per accedere alla procedura di rimborso prioritaria i soggetti devono: ◦indicare il presupposto relativo all'aliquota media
◦esercitare l'attività da almeno tre anni
◦avere un'eccedenza detraibile chiesta a rimborso di importo pari o superiore a 3.000 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale
◦possedere un'eccedenza detraibile chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti nel trimestre cui si riferisce il rimborso.

Quadro TA
Si tratta del quadro riepilogativo delle operazioni attive, comprensivo di righi destinati a percentuali di compensazione, del rigo TA12 destinato alle cessioni e prestazioni di servizi per le quali in materia di Iva è prevista l'applicazione del meccanismo del reverse charge, del rigo TA16 dedicato alle operazioni non imponibili e del rigo TA19 per l'indicazione di cessioni di beni ammortizzabili imponibili.

Quadro TB
Nel quadro vanno indicate le operazioni passive annotate nel registro degli acquisti per il trimestre di riferimento.

Quadro TC
E' il quadro per la determinazione del credito. Da sottolineare la presenza del rigo TC2, dedicato a particolari tipologie di operazioni per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario o committente, oltre che da soggetti operanti in particolari settori di attività.
Tra le altre operazioni, nel rigo TC2 vanno compresi anche gli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti all'estero per i quali, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972, il cessionario o committente nazionale ha emesso autofattura, gli acquisti intracomunitari di beni e gli acquisiti (nazionali e intracomunitari) e importazioni di oro diverso dall'oro da investimento.

Quadro TD
Il quadro TD è dedicato alla liquidazione del credito, con l'indicazione dei presupposti (aliquota media, operazioni non imponibili, beni ammortizzabili, soggetti non residenti), della quota dell'eccedenza a credito chiesta a rimborso e/o in compensazione, la sottoscrizione e l'importo rimborsabile in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 38-bis, comma 7, lett. c) (contribuenti virtuosi), partita Iva del soggetto in capo al quale, in presenza di liquidazione dell'Iva di gruppo, è sorto il diritto per la richiesta di rimborso e/o compensazione.

Quadro TE
Il prospetto è dedicato ai dati relativi alle società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo con l'indicazione dei presupposti e degli importi delle eccedenze trimestrali di ciascuna delle società stesse, oltre all'indicazione - nella sezione 3 - dell'importo di cui si chiede il rimborso e/o la compensazione.

Garanzie
L'articolo 38-bis, comma 2, del Dpr 633/1972, prevede la produzione di garanzie per l'erogazione del rimborso infrannuale aventi le stesse caratteristiche delle garanzie richieste per la liquidazione dei rimborsi annuali.
Pertanto anche per i rimborsi trimestrali sono previsti gli esoneri e le franchigie in presenza di determinate condizioni: •rimborsi inferiori a 5.164,57 euro
•esonero fino alla concorrenza di 258.228,45 euro per i rimborsi richiesti dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore
•presenza dei requisiti per le società virtuose (quest'ultima possibilità è collegata esclusivamente alla richiesta di rimborso per aliquota media e operazioni non imponibili, come specificato dalla circolare 54/1999: "La possibilità di accedere alla richiesta di rimborso con esonero dalla prestazione della garanzia, prevista per i rimborsi di cui alle lettere a), b) e d) del terzo comma dell'articolo 30 del citato D.P.R. n. 633/72, opera anche per i rimborsi previsti dal secondo comma del successivo articolo 38-bis limitatamente alle ipotesi di cui alle predette lettere a) e b), attesa l'identità della natura delle posizioni creditori …").
Non è prevista produzione di garanzia in presenza di richiesta di compensazione dell'eccedenza a credito del periodo.

Compensazioni
Secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del Dpr 542/1999, i soggetti per cui ricorrono i presupposti per richiedere il rimborso infrannuale possono, in alternativa a tale ipotesi e in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del Dlgs 241/1997, richiedere la compensazione dell'eccedenza del credito Iva trimestrale con altre imposte (compensazione esterna), fino al limite di 516.456,90 euro, limite che comprende anche i rimborsi richiesti direttamente al concessionario della riscossione (circolare 211/1998).
In tale limite non vanno ricompresi: •i rimborsi infrannuali
•i rimborsi a procedure concorsuali con conto fiscale aperto
•le eccedenze a 516.456,90 euro per rimborsi annuali richiesti con modello VR, in quanto gli stessi vengono erogati su disposizione di pagamento degli uffici locali
•le compensazioni tra debiti e crediti della stessa imposta (compensazione interna).

L'articolo 10 del Dl 78/2009 ha introdotto alcuni vincoli nella gestione della compensazione sia annuale (libera da ogni presupposto a parte il plafond di 516.456,90 euro) che infrannuale (collegata ai presupposti e alle modalità di richiesta dei rimborsi trimestrali, svincolata dalla produzione della garanzia). I crediti Iva trimestrali possono essere utilizzati in compensazione esterna - per importi superiori ai 10mila euro - solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR di riferimento.

Le deleghe di pagamento contenenti compensazioni di crediti Iva che comportano il superamento del limite di 10mila euro, possono essere trasmesse:
- direttamente dai contribuenti, tramite i canali Entratel e Fisconline
- dagli intermediari abilitati, tramite il canale Entratel.
Tutte le deleghe di pagamento pervenute a sistema, sono sottoposte a una serie di controlli, il cui esito è comunicato tramite ricevute telematiche.
Con procedura centralizzata viene verificato che:
•sia stata preventivamente presentata l'istanza per compensazioni superiori a 10mila euro
•l'importo utilizzato in compensazione non sia superiore al credito risultante dall'istanza.
La recente circolare n. 16/2011 del 19 aprile fornisce chiarimenti circa il corretto utilizzo dell'eccedenza a credito Iva in compensazione anche in sede di richiesta trimestrale.

Si sottolinea anche la presenza di una casella di posta elettronica - dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it - dedicata all'assistenza e a chiarimenti su eventuali problematiche informatiche relative a versamenti telematici e all'eventuale comunicazione di ravvedimenti effettuati in caso di indebito utilizzo del credito in compensazione.

Compensazione e ruoli scaduti
Oltre alle limitazioni imposte dall'entrata in vigore dell'articolo 10 del Dl 78/2009, l'articolo 31 del Dl 78/2010 ha previsto un ulteriore vincolo alla compensazione in presenza di ruoli definitivi di importo superiore a 1.500 euro, se scaduti e non pagati.
Il decreto attuativo del 18 febbraio ha reso operative le disposizioni di cui all'articolo 31, vietando l'utilizzo in compensazione dei crediti erariali in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro, consentendo - contestualmente - la possibilità di definire la pendenza con l'istituto della compensazione.
I pagamenti - anche parziali - delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e oneri accessori, possono essere effettuati con il modello F24 Accise presso la provincia di competenza dell'Agente della riscossione in cui risulta in carico il ruolo, indicando il codice tributo "RUOL".


Fonte: Agenzia Entrate

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