La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11969 si occupa di alcune questioni di stretta attualita' del diritto penale tributario. In particolare si tratta dei limiti di ammissibilita' della confisca per equivalente e, in via cautelare, del sequestro preventivo.
La Corte di Cassazione con la sentenza 11969 si occupa di alcune questioni di stretta attualità del diritto penale tributario. In particolare si tratta dei limiti di ammissibilità della confisca per equivalente e, in via cautelare, del sequestro preventivo. I punti toccati dalla sentenza sono i seguenti.

La confisca per equivalente è applicabile, in generale, ai soli delitti penali tributari commessi a partire dal 2008. Ai sensi dell'art. 11 della legge 146/2006 è tuttavia possibile tale confisca per i casi di delitti transnazionali, secondo la definizione dell'art. 3 della stessa (reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato).

Nel caso di associazione a delinquere finalizzata a frodi fiscali attuate mediante società residenti in Stati diversi ricorre un delitto transnazionale. Nell'area del profitto di un reato associativo rientrano anche i profitti derivanti dai delitti fine della associazione: sono quindi profitti della associazione finalizzata alla frode fiscale anche le imposte risparmiate con i delitti tributarii o gli indebiti rimborsi. Essi sono, naturalisticamente, i vantaggi che gli associati ritraggono dalla associazione.

Nel caso di concorso di persone nel reato, è consentito il sequestro preventivo di un importo pari al profitto totale, a carico di ciascuno dei correi, mentre la confisca successiva sarà possibile solo pro quota.

Per vero, non tutte queste conclusioni appaiono pacificamente convincenti. Che profitto della associazione sia quello ritratto dalla commissione dei delitti fine è, a tutta prima parzialmente discutibile, almeno per la quota dei profitti che i correi conseguono non quale valore aggiunto dalla associazione ma meramente dai delitti fine.

Allo stesso modo, lascia un po' perplessi, ancorché corrisponda a un orientamento delle sezioni unite (26654/2008) il profilo della sequestrabilità del profitto globale a carico cumulativamente di tutti i correi.

L'asimmetria tra oggetto della confisca e del sequestro non appare infatti pienamente convincente, neppure in un'ottica “cautelare”.

(Sentenza Cassazione penale 24/03/2011, n. 11969)


Fonte: IPSOA

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