cosa significa che i controlli dell'AdE sulla prima casa possono essere effettuati entro 3 anni dallo scadere del termine dei 18 mesi previsto per il trasferimento della residenza nel nuovo comune se al momento dell'acquisto si abitava in altra località? Significa che in tutto sono 4 anni e mezzo anche se io la residenza l'ho ottenuta un mese dopo la compravendita?
I 3 anni decorrono dopo i 18 mesi dall'acquisto, o dopo la concessione della residenza?
Cioè se compro casa e in 1 mese ottengo la residenza, i controlli ci potranno essere nei 3 anni successivi dal momento in cui ottengo la residenza o nei 17 mesi dopo la concessione della residenza + 3 anni?
Perchè mi sono trasferito nel marzo 2008 insieme ad un mio familiare in una abitazione usufruendo entrambi delle agevolazioni prima casa e ora, per motivi di studio, vorrei trasferirmi nell'abitazione dei miei genitori, in un altro comune. Il mio familiare rimarrebbe nell'altra abitazione.
Dato che sono passati solo 3 anni dalla concessione della residenza (avvenuta circa 1 mese dopo la compravendita), posso trasferire la residenza senza incorrere in sanzioni? O devo aspettare 5 anni?

1 commenti:

Tortelotti Fabrizio ha detto... 17/4/11 08:29

Solo nel caso di false dichiarazioni rese in sede di registrazione dell’atto, in ordine allo status del contribuente (la non possidenza di altro immobile, la novità nel godimento della agevolazione o il possesso della residenza nel comune in cui l’immobile è ubicato), il termine triennale di decadenza inizia a decorrere dalla data della registrazione dell’atto.
Diverso è il caso in cui il contribuente abbia dichiarato che intende trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato entro il termine di diciotto mesi; applicando il principio fatto proprio dalla Corte di Cassazione, il dies a quo della decadenza, infatti, non coincide con il momento di registrazione dell’atto, ma con la scadenza del diciottesimo mese. Prima di questa data, infatti, l’amministrazione non è posta nelle condizioni di contestare al contribuente la non spettanza della agevolazione; la dichiarazione, infatti, non è mendace (falsa) fin dall’origine, ben potendo essere veritiero l’originario proposito di trasferire la residenza, ma lo diviene solo in conseguenza di un fatto sopravvenuto, quale il mancato trasferimento della stessa entro il termine di legge.
(Circolare 69/e del 14/08/2002).
Ora può trasferire la residenza senza incorrere in sanzioni: infatti non vi sono limiti minimi di tenuta della stessa

 
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