Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 pubblicato in G.U.U.E. lo scorso 23 marzo 2011, il legislatore comunitario fornisce chiarimenti utili ad interpretare alcune nozioni contenute nella direttiva n. 2006/112/CE sull'IVA. L'obiettivo è quello di chiarire e dare certezza giuridica ad alcune pratiche esistenti, limitando la possibilità che un medesimo concetto possa essere interpretato diversamente all'interno dell'UE
E’ quanto accade per stabilire ”il luogo delle operazioni imponibili”, ovvero i “soggetti passivi”, le “cessioni di beni e prestazioni di servizi”. Il regolamento fissa pertanto i criteri interpretativi di riferimento per le prestazioni di servizi e con riguardo al luogo in cui le stesse devono considerarsi effettuate.

A tal proposito, sembra opportuno ricordare che le disposizioni riguardanti l'istituzione del sistema comune di IVA dell’UE sono codificate dalla direttiva n. 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (la cd. “direttiva IVA”).

Il sistema comune dell'IVA si applica ai beni e ai servizi acquistati e venduti ai fini del consumo nell’UE. L'imposta è calcolata in funzione del valore aggiunto ai beni e ai servizi in ogni fase della produzione e del circuito di distribuzione.

Ai sensi dell’art. 2 della direttiva IVA, le operazioni imponibili sono le cessioni di beni da parte di un soggetto passivo, gli acquisti intracomunitari in uno Stato membro di beni provenienti da un altro Stato membro, le prestazioni di servizi da parte di un soggetto passivo, le importazioni di beni provenienti da un Paese terzo.

Nel febbraio del 2008 il Consiglio ha adottato il pacchetto IVA che comprende, fra l’altro, la direttiva n. 2008/8/CE, la quale introduce nella direttiva IVA delle modifiche relative al luogo delle prestazioni di servizi che rivestono grande importanza per i soggetti economici interessati.

Il suo obiettivo è semplificare il funzionamento del sistema dell’IVA e assicurare che l’IVA dovuta sui servizi sia riscossa nel Paese di fruizione. Il pacchetto IVA introduce una norma generale secondo la quale la prestazione di servizi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è soggetta a imposta nel Paese del destinatario, mentre la prestazione di servizi a favore di una persona che non è soggetto passivo è soggetta a imposta nel Paese del prestatore.

Il pacchetto IVA contiene anche una serie di disposizioni che prevedono eccezioni a tali norme generali per assicurare nel modo più efficace la tassazione dei servizi nel luogo di fruizione. Si tratta, ad esempio, delle prestazioni di servizi di ristorazione, di servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di servizi relativi a beni immobili, etc.

Per applicare correttamente tali norme è necessario che il prestatore possa stabilire con precisione dove è situato il destinatario. A tal fine il nuovo regolamento, adottato sulla base dell’art. 397 della direttiva IVA (che stabilisce che “il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l’applicazione della presente direttiva”), fornisce una serie di chiarimenti molto utili.

Il nuovo regolamento definisce innanzitutto il “luogo delle operazioni imponibili” come quello in cui il soggetto passivo svolge le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa. Per stabilire quale sia tale luogo, determinante sarà comprendere il luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali relative alla gestione dell’impresa, ovvero quello in cui ha la sede legale l’impresa, ovvero, quello in cui si riunisce la direzione.

Anche il concetto di “stabile organizzazione” riceve una definizione univoca: trattasi di un’organizzazione, diversa dalla sede dell’attività, “caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione”.

Inoltre, ai fini dell’applicazione della direttiva IVA, l’”indirizzo permanente” di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, si intende l’indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure, l’indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti” (art. 12).

La “residenza abituale” di una persona fisica, invece, è quella in cui la persona fisica, sia essa soggetto passivo o no, vive abitualmente a motivo di interessi personali e professionali.

In merito ai soggetti passivi, l’art. 5 del regolamento stabilisce che il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso in favore dei propri membri o di terzi, è un soggetto passivo ai sensi dell’art. 9 della direttiva IVA (il quale statuisce che il soggetto passivo è chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività).

Con riferimento alle operazioni imponibili, poi, l’art. 6 precisa il concetto di “servizi di ristorazione e catering”, chiarendo la distinzione tra ristorazione e catering, mentre l’art. 7 enumera le operazioni rientranti nei “servizi prestati per via elettronica”.

Il nuovo regolamento, inoltre, chiarisce i contorni della territorialità delle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi e ricreativi, eliminando, per ciascuna attività, le incertezze generate dall’applicazione della direttiva sull’IVA.

Le norme di attuazione della direttiva sull’IVA entrano in vigore ad aprile 2011, ma saranno applicabili a partire dal prossimo 1° luglio 2011.


Fonte: IPSOA

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