1.1. Compensazione del credito Iva annuale 2009 nel corso del 2011
D. Si chiede conferma che, ai fini del controllo del superamento dei limiti di
compensabilità stabiliti dal decreto-legge n. 78 del 2009, gli utilizzi del credito
Iva annuale 2009 (codice tributo 6099, anno 2009), effettuati nel 2011, debbano
essere sommati agli utilizzi del medesimo credito effettuati nel corso del 2010.
R. L’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 dispone che la
compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni “deve essere effettuata
entro la data di presentazione della dichiarazione successiva”. In applicazione di
questo principio di carattere generale, il credito risultante dalla dichiarazione Iva
relativa all’anno d’imposta 2009 – per la parte chiesta in compensazione e non
utilizzata nel corso dell’anno solare 2010 – può continuare ad essere utilizzato
anche nel corso dell’anno solare 2011, fino alla data di presentazione della
dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2010.
Le compensazioni del credito Iva relativo all’anno d’imposta 2009 effettuate nel
corso dell’anno solare 2011 concorrono al raggiungimento dei limiti di
compensabilità stabiliti dall’articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, in
continuità con quelle effettuate nel corso dell’anno solare 2010. Come chiarito
dalla circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010, infatti, i predetti limiti sono da
intendersi come riferiti all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare
di utilizzo in compensazione. Il plafond di riferimento, pertanto, è unico
indipendentemente dall’anno in cui avviene l’utilizzo.
Così, ad esempio, un contribuente che abbia già utilizzato nel corso del 2010 il
credito Iva relativo all’anno 2009 per 9.000 euro, può utilizzare nel corso del
2011 ulteriori 7.000 euro relativi allo stesso credito a condizione che:
- dalla dichiarazione relativa all’anno 2009 risulti un credito Iva da utilizzare
in compensazione almeno pari a 16.000 euro;
- sulla medesima dichiarazione sia stato apposto il visto di conformità (dato
che la somma degli utilizzi supera il limite di 15.000 euro).
1.2. Compensazione di crediti trimestrali e annuale relativi alla stessa
annualità
D. Si chiede conferma che, ai fini del controllo del superamento dei limiti di
compensabilità stabiliti dal decreto-legge n. 78 del 2009, gli utilizzi del credito
Iva annuale 2010 (codice tributo 6099, anno 2010), effettuati a partire dal 1
gennaio 2011, non debbano essere sommati agli eventuali utilizzi di crediti Iva
trimestrali relativi alla medesima annualità (codici tributo 6036, 6037, 6038,
anno 2010) precedentemente effettuati.
R. In linea generale, un credito maturato in un periodo d’imposta può essere
utilizzato in compensazione già a partire dall’inizio del periodo d’imposta
successivo.
Il credito Iva relativo all’anno d’imposta 2010, pertanto, può essere utilizzato in
compensazione già a partire dal 1 gennaio 2011, purché, ovviamente, non ecceda
il limite di 10.000 euro, per il superamento del quale è necessario attendere il
giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione.
Al raggiungimento di tale limite, riferito al credito annuale 2010, non concorrono
le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso
anno (risultanti, quindi, dalle istanze mod. Iva TR presentate nel corso del 2010).
Come chiarito dalla circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010, infatti, i crediti Iva
infrannuali rappresentano un plafond distinto rispetto al credito Iva annuale. Tale
distinzione permane anche se i crediti sono relativi alla medesima annualità.
1.3. Compensazione di crediti relativi ad annualità pregresse
D. In seguito al controllo della dichiarazione presentata per il periodo d’imposta
2008, ad un contribuente viene riconosciuta la spettanza di un credito Iva
maggiore rispetto a quello dichiarato. E’ possibile utilizzare da subito in
compensazione il maggior credito riconosciuto, indicando nel mod. F24 l’anno
di riferimento 2008, oppure è necessario preventivamente “rigenerarlo” tramite
riporto nella prima dichiarazione utile?
R. In esito all’attività di liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni,
l’Agenzia delle Entrate può comunicare ai contribuenti la spettanza di un credito
maggiore rispetto a quanto dichiarato. In questi casi il contribuente viene invitato
a dare conferma dell’effettiva spettanza del maggior credito liquidato ed a
scegliere tra la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione/detrazione.
Qualora si propenda per l’utilizzo in compensazione, è necessario tener conto di
quanto disposto dal richiamato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997,
che prevede che la compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni “deve
essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva”.
In riferimento all’esempio proposto, il maggior credito Iva relativo all’anno
d’imposta 2008 non può più essere utilizzato in compensazione se nel frattempo
è stata presentata la dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2009. In questo
caso il contribuente, per poter disporre del maggior credito in compensazione,
deve necessariamente esporlo nella prima dichiarazione utile, al fine di
estenderne la validità equiparandola a quella dei crediti formatisi nello stesso
periodo.
Se la dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2010 non è ancora stata
presentata, le alternative possibili sono le seguenti:
- presentare una dichiarazione Iva integrativa a favore relativa all’anno
d’imposta 2009 (qualora ne ricorrano i presupposti), esponendo il maggior
credito nel rigo VL8 “Credito risultante dalla dichiarazione per il 2008”. Il
credito emergente dalla dichiarazione integrativa potrà essere utilizzato in
compensazione con codice tributo 6099 e anno di riferimento 2009;
- esporre il maggior credito nella dichiarazione Iva relativa all’anno
d’imposta 2010, nel rigo VL8 “Credito risultante dalla dichiarazione per il
2009” (anche se, in questo caso, il credito è relativo all’anno ancora
precedente). Il credito emergente dalla dichiarazione potrà essere utilizzato
in compensazione con codice tributo 6099 e anno di riferimento 2010.
In entrambe le ipotesi, le compensazioni dovranno rispettare le regole stabilite
dall’articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2009.
1.4. Presentazione di più dichiarazioni relative alla stessa annualità
D. Un contribuente presenta la dichiarazione Iva nel mese di febbraio con
esposizione di un credito da utilizzare in compensazione superiore a 15.000
euro. Sulla dichiarazione è apposto il visto di conformità.
Nel mese di settembre, in sede di predisposizione e presentazione della
dichiarazione dei redditi, vengono erroneamente inclusi nel modello Unico
anche i quadri relativi alla dichiarazione Iva, già inviata in forma autonoma a
febbraio. Sul modello Unico non viene apposto il visto di conformità.
L’erronea presentazione della dichiarazione Iva all’interno del modello Unico
inficia la possibilità di compensare il credito Iva da essa emergente per importi
superiori a 15.000 euro?
R. Preliminarmente, è opportuno ribadire che la presentazione di dichiarazioni
multiple (cioè relative allo stesso contribuente, alla stessa imposta, allo stesso
periodo) va limitata alle sole ipotesi di correzione/integrazione della
dichiarazione originaria, ai sensi dell’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. n.
322 del 1998. La presentazione di una seconda dichiarazione fa presumere,
quindi, la volontà di correggere eventuali errori ed omissioni commessi nella
redazione della prima dichiarazione.
Nel caso rappresentato, la dichiarazione Iva presentata all’interno del modello
Unico (senza visto di conformità) viene considerata “correttiva nei termini” (e
quindi sostitutiva) della dichiarazione Iva precedentemente presentata in forma
autonoma (con visto di conformità). Per questo motivo, eventuali deleghe di
pagamento contenenti compensazione di credito Iva per importi superiori a
15.000 euro, presentate successivamente all’invio del modello Unico, sono
oggetto di scarto da parte della procedura automatizzata di controllo delle
compensazioni Iva, che rileva l’assenza del visto di conformità sull’ultima
dichiarazione Iva validamente presentata
1
.
In questa situazione, il contribuente che intende ripristinare la possibilità di
compensare il proprio credito Iva per importi superiori a 15.000 euro, può agire
in due modi alternativi:
- annullare l’invio del modello Unico, contenente la dichiarazione Iva
erroneamente inclusa; in questo modo si restituisce efficacia alla
dichiarazione Iva originariamente presentata in forma autonoma, su cui è
apposto il visto di conformità. In questo caso è necessario, tuttavia,
presentare nuovamente la dichiarazione dei redditi, originariamente
contenuta nel modello Unico oggetto di annullamento. Tale modalità
operativa è attuabile, senza incorrere in sanzioni, entro il termine ordinario
di presentazione della dichiarazione;
- presentare una terza dichiarazione Iva in forma autonoma, con apposizione
del visto di conformità. Tale dichiarazione, per i motivi sopra esposti, viene
considerata sostitutiva della dichiarazione Iva compresa nel modello Unico
(senza visto di conformità).
In entrambi i casi il credito Iva, per importi superiori a 15.000 euro, sarà
nuovamente disponibile per la compensazione a partire dal giorno 16 del mese
successivo a quello di regolarizzazione della posizione.
1.5. Correzione/annullamento di modelli F24
D. Nel mese di marzo 2011, avendo ancora a disposizione un residuo credito Iva
relativo all’anno d’imposta 2009, si è inteso pagare tramite compensazione le
ritenute relative al mese di febbraio per un importo di 8.000 euro. Tuttavia, in
sede di compilazione del modello F24, in corrispondenza del codice tributo
6099, è stato indicato per errore l’anno di riferimento 2010 (in luogo di 2009).
Rilevato l’errore, in data 8 aprile 2011 è stata chiesta (ed ottenuta) presso un
ufficio territoriale la correzione dell’anno di riferimento da 2010 a 2009.
Si chiede se, a seguito della correzione, possa intendersi ricostituita la
possibilità di utilizzare in compensazione il credito relativo all’anno 2010, per
interi 10.000 euro, senza preventiva presentazione della relativa dichiarazione
Iva.
R. Preliminarmente va chiarito che gli uffici devono attentamente valutare le
istanze presentate dai contribuenti relative alla correzione dei dati esposti nei
modelli F24 presentati e, con particolare riferimento alle istanze di correzione
afferenti gli utilizzi di crediti IVA, devono altresì verificare che la variazione
richiesta sia compatibile con le prescrizioni dell’articolo 10 del decreto-legge n.
78 del 2009 che disciplina le modalità per utilizzare in compensazione tali
crediti. Ciò premesso, la correzione dell’anno di riferimento di un credito Iva
esposto nel modello F24, operata dopo le necessarie verifiche circa la
disponibilità e la spendibilità sotto il profilo temporale, comporta l’imputazione
della compensazione ad un diverso plafond rispetto a quello originariamente
indicato. Il conseguente aggiornamento degli utilizzi dei due plafond interessati
avviene in via automatizzata, normalmente entro il secondo giorno lavorativo
successivo a quello di correzione del modello F24.
In riferimento al caso prospettato, la compensazione Iva è stata inizialmente
imputata al plafond relativo all’anno 2010 (utilizzabile, per importi non superiori
a 10.000 euro, anche in assenza di preventiva presentazione della dichiarazione).
A seguito della correzione operata dall’ufficio, la stessa compensazione è stata
invece imputata al plafond relativo all’anno 2009 (risultante dalla dichiarazione
Iva presentata per quell’anno), con conseguente ricostituzione del credito relativo
all’anno 2010, che torna disponibile nella sua interezza (rectius, nel limite di
10.000 euro visto che non è ancora stata presentata la relativa dichiarazione) a
partire dal secondo giorno lavorativo successivo a quello di correzione.
Discorso analogo vale per l’annullamento di un modello F24 con utilizzo di
credito Iva e saldo pari a zero. Anche in questo caso, il relativo plafond viene
automaticamente ricostituito e torna disponibile per la compensazione
ordinariamente entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di
annullamento del modello F24.


Fonte: Agenzia Entrate

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