Nel caso in cui un terreno, inserito in un piano particolareggiato, venga alienato prima del quinquennio, senza utilizzazione edificatoria, l’acquirente decade dall’agevolazione di cui all’art. 33, legge n. 388/2000 (imposta di registro all’1% ed imposte ipocatastali in misura fissa) ed il termine di decadenza triennale, per la richiesta dell’imposta complementare decorre dalla data in cui è stato registrato l’atto di cessione del terreno; questa la massima che può trarsi dalla sentenza n. 172/03/10 della CTP di Reggio Emilia.
La materia del contendere ha preso lo spunto da un avviso di liquidazione emesso a carico di un’impresa che aveva acquistato un terreno situato all’interno di un piano urbanistico particolareggiato.

Poiché l’alienazione dello stesso era avvenuta senza che vi fosse stata utilizzazione edificatoria da parte dell’acquirente, l’Agenzia aveva richiesto la differenza delle imposte “piene“ (registro 8%, ipocatastali al 3%).

La Ricorrente eccepiva, pregiudizialmente, l’intervenuta decadenza dell’azione della Finanza, poiché riteneva applicabile alla fattispecie il termine triennale di cui all’art. 76, comma 2, lettera b), D.P.R. n. 131/1986 e non il termine quinquennale di cui al medesimo articolo, comma 1, come sostenuto dall’Agenzia.

Il Giudice ha accolto le doglianze della Ricorrente decidendo per l’infondatezza della tesi dell’Agenzia.

Questa, nello specifico, sosteneva l’applicabilità del citato comma 1, posto che lo stesso prevede, nella seconda parte, che nel termine quinquennale “decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l’imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall’art. 19”, il quale, a sua volta, dispone che quegli eventi che danno luogo ad un’ulteriore liquidazione d’imposta devono essere denunciati a cura delle parti contraenti allo stesso ufficio che ha registrato l’atto a cui si riferiscono; insomma, la Ricorrente avrebbe dovuto denunciare, entro 20 giorni dall’atto di cessione, di aver ceduto il terreno; la Commissione ha disatteso questa tesi motivando nel senso che la registrazione dell’atto di cessione integra già in se la denuncia richiesta dall’art. 19 cit, e pertanto doveva applicarsi il termine decadenziale triennale.

Da sottolineare il richiamo che il Giudice fa all’art. 6, comma 4, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), per il quale “al contribuente non possono in ogni caso essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’A.F.”.

In ordine all’eccezione pregiudiziale sollevata dalla Ricorrente, non constano precedenti giurisprudenziali specifici, anche se per un’uguale ratio decidendi cfr. Cass. sentenza n. 12988/2003; per quanto attiene alle condizioni di usufruibilità dell’agevolazione, si rinvia a Cass. ordinanza n. 748/2009 che ha deciso, ribaltando un maggioritario orientamento di merito, che l’agevolazione spetta solo al “primo” acquirente; infine, per quanto attiene al richiamo all’art. 6, comma 4, dello Statuto del contribuente, pacifico in giurisprudenza il principio affermato cfr. Cass. sentenza n. 16097/2000.

(Sentenza Commissione tributaria provinciale REGGIO EMILIA 18/10/2010, n. 172)


Fonte: IPSOA

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