Nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato l’opzione per il regime del plafond, l’Amministrazione finanziaria non può contestargli gli acquisti in esenzione IVA oltre il limite spettante. Infatti, in tal caso non c’è violazione dell’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto IVA. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9028, depositata il 19 aprile scorso.


Secondo i giudici, infatti, è irrilevante l’omessa compilazione del quadro VC della dichiarazione IVA (quadro che, appunto, nell’esercizio della facoltà di acquistare senza l’applicazione dell’imposta, è destinato ad accogliere il riepilogo, suddiviso per mese, delle operazioni attive generatrici del plafond dell’esportatore abituale e di quelle passive effettuate in virtù di tale proprio status).

È stata, così, accolta la tesi del contribuente secondo cui le opzioni riguardanti il regime dell’IVA possono essere manifestate mediante comportamenti concludenti, coerenti e adeguatamente uniformati alla tenuta della contabilità obbligatoria.

Al massimo, in tale ipotesi, pur ritenendo corretta la posizione del contribuente, si ravvisa una semplice violazione formale.

(Cassazione civile Ordinanza, Sez. Trib., 19/04/2011, n. 9028)


Fonte: IPSOA

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