Il termine per la prescrizione dell'oblazione dovuta in relazione all'istanza di condono edilizio non puo' che iniziare dal momento del completamento della documentazione necessaria.
Relativamente alle opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo -per le quali è condizione essenziale il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso- l'art. 35, comma 19, L. n. 47 del 1985 dispone espressamente che il termine di cui al comma 12 del medesimo articolo decorre dall'emissione del parere previsto dal comma dell'art. 32 della medesima legge.

La specifica disposizione si ricollega al principio generale desumibile dall'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione non può decorrere se non dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (a sua volta espressione dell'antico brocardo per cui contra non valentem agere non currit praescriptio).

La decorrenza del termine di prescrizione presuppone -tanto in favore della PA per l'eventuale conguaglio, quanto in favore del privato per l'eventuale rimborso- che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti e, per l'effetto, possano essere precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l'an ed il quantum dell'obbligazione gravante sul privato.

Il dies a quo per la definizione del conguaglio dell'oblazione dovuta in caso di condono edilizio, dunque, non può che decorrere dal momento in cui sono esattamente noti tutti gli elementi utili alla determinazione della sua entità.

Tale momento non può mai coincidere con la presentazione della domanda, la quale, nel caso in esame, è sfornita della documentazione richiesta ai fini della corretta e definitiva determinazione dell'entità dell'intervento assentito e della relativa sanzione.

(Decisione Consiglio di Stato 16/02/2011, n. 1012)


Fonte: IPSOA

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