Per un intervento di riqualificazione energetica nella mia abitazione, quale aliquota Iva deve essere applicata?

Per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione del 55%, non sono previste particolari disposizioni in merito all’aliquota Iva da applicare. Pertanto, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione scontano l’imposta Iva in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare. Dal momento che i lavori finalizzati al risparmio energetico costituiscono manutenzione straordinaria, gli stessi usufruiscono dell’aliquota agevolata del 10% sull’intera prestazione, a meno che nell’ambito dell’intervento vengano forniti “beni significativi” (ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza) il cui valore supera il 50% dell’intero corrispettivo. In tale ultimo caso, infatti, l’aliquota agevolata spetta per la manodopera e i beni non significativi e per la parte del bene significativo corrispondente alla differenza tra il corrispettivo complessivo e i beni significativi; la quota residua del valore dei beni significativi sarà assoggettata ad aliquota ordinaria.


Fonte: Agenzia Entrate

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