Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 17 dicembre 2012 e le istruzioni per la compilazione dell'istanza di rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate a causa della mancata deduzione dell'IRAP relativa al costo del lavoro hanno fornito alcuni importanti chiarimenti, rilevanti anche ai fini della compilazione di UNICO 2013, ma restano ancora da chiarire le modalità di individuazione dell'IRAP deducibile analiticamente e l'ammontare degli stanziamenti previsti.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 17 dicembre 2012  ha approvato il modello per l’istanza di rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate a causa della mancata deduzione dell’IRAP relativa al costo del lavoro ed ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di calcolo della nuova deduzione analitica e di quella forfetaria spettante in caso di sostenimento di interessi passivi.
Sul sito dell’Agenzia delle entrate è stato poi reso disponibile il 3 gennaio 2013 il programma da utilizzare per compilare l’istanza di rimborso. L’art. 2, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto, al fine di ridurre il costo del lavoro e favorire l’occupazione, la deduzione integrale, in sede di determinazione del reddito d’impresa e di quello di lavoro autonomo, dell’IRAP dovuta in relazione alle spese per il personale dipendente ed assimilato.
La deduzione, che si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, consente agli esercenti arti e professioni e alle imprese labour intensive di ottenere una maggiore riduzione del carico fiscale sul costo del lavoro rispetto alla precedente norma che stabiliva la deduzione del 10%, dell’IRAP forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile delle dette spese per il personale. Quest’ultima disposizione è stata, infatti, abrogata dal comma 1-bis dell’art. 2 del D.L. n. 201/2011 con riguardo alle spese in esame, e resta, pertanto, applicabile soltanto in caso di sostenimento di interessi passivi ed oneri assimilati.
L’art. 4, comma 12, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 ha poi stabilito che l’IRAP versata in relazione al costo del lavoro è deducibile in sede di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo anche anteriormente al 2012.
L’Agenzia delle entrate aveva fornito, nella circolare 19 giugno 2012, n. 25/E, un primo chiarimento in relazione alla normativa in esame, in merito alla quale erano restate, però, ancora aperte alcune importanti questioni, affrontate dall’Assonime nella circolare del 28 maggio 2012, n. 14. Il provvedimento del 17 dicembre 2012 e le istruzioni per la compilazione dell’istanza di rimborso hanno dato soluzione ad alcune problematiche, rilevanti anche ai fini della compilazione di UNICO 2013, ma restano ancora da chiarire le modalità di  individuazione dell’IRAP deducibile analiticamente e l’ammontare degli stanziamenti previsti.


Fonte: IPSOA

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