Domanda
L'art. 2404 c.c. prevede ex lege che il sindaco che, senza giustificato motivo, non ''... omissis ... a due riunioni del collegio, decade dall'ufficio''. Analoga disposizione non è prevista, invece, nei confronti dei componenti dell'organo di gestione in caso di assenze non giustificate durante l'esercizio sociale. Perchè il legislatore ha previsto una tale sanzione "decadenza" così grave solamente nei confronti dei sindaci e non anche nei confronti degli amministratori (forse in considerazione delle diverse funzioni connesse rispettivamente alla governance e/o all'organo di controllo e quindi ampia autonomia statutaria sul punto de quo solo con riferimento agli amministratori)? Quale la correlazione tra il secondo comma dell'art. 2400 c.c. ed il secondo comma dell'art. 2404 c.c. anche in considerazione che la mancata partecipazione alle adunanze costituirebbe sempre una giusta causa?

Risposta
Ai sensi dell'art. 2388 del codice civile, stabilisce, tra l'altro, che:

1. per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti;

2. nello statuto, può essere previsto che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione;

3. le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto;

4. le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro 90 giorni dalla data della deliberazione;

tenendo presente, inoltre, che si rende applicabile, in quanto compatibile, l'art. 2378 del codice citato.

In relazione a quanto precede, per la particolare operatività dell'organo amministrativo, non è stata valutata la sussistenza di decadenza dall'ufficio di amministratore in presenza di assenze dalle riunioni di consiglio, in quanto le stesse non pregiudicano gli obiettivi e le finalità attribuite.

In ogni caso, per mera argomentazione, si pone in evidenza che per il buon funzionamento degli organi collegiali si dovrebbe presupporre indiscutibilmente la regolare ed assidua partecipazione alle sedute da parte dei membri che li compongono.

Per tale ragione gli statuti delle società dovrebbero prevedere una clausola di salvaguardia di tenore "tralatizio", che stabilisce la decadenza dall'ufficio di quel membro di organo collegiale che si astenga dal partecipare "senza giustificato motivo" ad una o più riunioni.

Al riguardo, però, le clausole statutarie per lo più non precisano:

- in quale forma ed a chi deve essere fatta pervenire la richiesta di giustificazione dell'assenza; se richiesta deve risultare preventiva o può anche essere postuma;

- chi ha la competenza di valutarne la legittimità e/o il merito e in relazione a quali criteri e parametri;

- in quale sede deve avvenire il controllo.

Inoltre, il problema, dal punto di vista operativo e pratico, può essere solamente rinviato, senza trovare una soluzione, quando, magari, viene asserito che "l'assenza di una previsione espressa di per sé non inficia le disposizioni statutarie, che devono ovviamente essere coordinate, nel momento dell'interpretazione e dell'applicazione, con i dettami comuni" (T.a.r. Lombardia, 13 marzo 1995, n. 355).


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top