Molti i provvedimenti legislativi intervenuti nel 2011 e nel 2012 che possono riguardare la dichiarazione dei redditi delle società di capitali. In questo secondo contributo, le novità dei quadri RQ (impose addizionali e sostitutive), RU (crediti d'imposta) ed RV (riconciliazione dati di bilancio e fiscali - operazioni straordinarie).

Quadro RQ
La sezione XI-A è stata modificata al fine di tenere conto nel calcolo della base imponibile della "Robin Hood tax" della quota di interessi passivi deducibili (come previsto già nel quadro RF, righi RQ44-RQ47).

Inoltre, la sezione XI-B, è stata modificata per tenere conto delle modifiche apportate dal decreto "milleproroghe" per il 2012, che hanno interessato la variazione della percentuale nel calcolo della base imponibile per l'imposta sostitutiva per il settore idrocarburi, passata dall'1,03 allo 0,75 (decreto legge n. 216/2011)

La sezione XIV è stata modificata a seguito dell'intervento ella legge di stabilità 2013. La percentuale dell'imposta sostitutiva sulle riserve matematiche dei rami vita è passata dallo 0,35 allo 0,50% (articolo 1, comma 506, legge 228/2012).


La sezione XVI del modello Unico 2012 è stata soppressa. Il prospetto andava compilato dai soggetti che detenevano una quota di partecipazione superiore al 5% al fondo comune d'investimento immobiliare alla data del 31 dicembre 2010 (articolo 32, comma 4-bis, Dl 78/2010).

L'attuale sezione XVI continua a ospitare i campi di esposizione dei dati di quei fondi per i quali sia stata deliberata, entro il 31 dicembre 2011, la liquidazione (che deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni). Le società di gestione del risparmio (Sgr) devono indicare, quest'anno, per ciascun fondo da esse istituito, esclusivamente i dati di "chiusura" dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura del 7%, sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione (articolo 32, comma 5, Dl 78/2010).

Nella sezione XVIII sono stati inseriti appositi campi per il calcolo della quota di interessi passivi deducibili ai fini della individuazione della base imponibile della maggiorazione Ires per i soggetti "non operativi" (righi RQ63-RQ66).


La sezione XIX è dedicata all'indicazione dei dati utili alla definizione dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo (cioè incluse nel consolidamento ai sensi del capo III del Dlgs 127/1991), iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. L'opzione è esercitata col versamento dell'imposta sostitutiva che, ed è questa la novità contenuta nella legge di stabilità 2013, è dovuta in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012 (articolo 20, commi 1 e 1-bis, Dl 201/2011).
Quindi, rispetto al prospetto del modello Unico 2012, non trovano più evidenza i campi relativi alla possibilità prima concessa di versamento rateizzato.


Quadro RU
Il quadro RU ha subito una radicale modificazione. Si è fatta molta attenzione alla riduzione del numero delle sezioni per l'indicazione dei dati relativi ai crediti d'imposta. In particolare, la sezione I è stata riservata all'indicazione di tutti i crediti d'imposta, fatta eccezione dei crediti d'imposta "caro petrolio" (sezione II), "finanziamenti agevolati sisma Abruzzo/Banche" (sezione III) e "nuovi investimenti nelle aree svantaggiate" (sezione IV).
Inoltre, sono stati inseriti appositi campi per l'indicazione degli importi ricevuti e trasferiti in ipotesi di adesione al consolidato (quadro GN/GC) e/o alla tassazione per trasparenza (quadro TN) nonché in caso di trust (quadro PN).


Quadro RV
Nel quadro RV sono stati inseriti appositi campi per l'indicazione di determinate eccedenze d'imposta in sede di operazioni straordinarie relative: all'importo Ires; agli importi ricevuti ai sensi dell'articolo 43 del Dpr 602/1973; al reddito assoggettato a tassazione separata ai sensi degli articoli 167 e 168 del Tuir; all'importo dell'eccedenza dell'addizionale "Robin Hood tax" (articolo 81 del Dl 112/2008); all'importo dell'addizionale "Libian tax" (articolo 3, legge 7/2009); all'importo dell'addizionale "Tassa etica" (articolo 1, comma 466, legge 266/2005); all'importo della maggiorazione Ires per le società di comodo (articolo 2, comma 36-quinquies, Dl 138/2011).
Nel caso in cui il soggetto avente causa dell'operazione straordinaria a cui sono stati trasferiti non è assoggettato alle relative imposte e, pertanto, non è tenuto a compilare i corrispondenti prospetti della presente dichiarazione, gli importi (a eccezione dell'Ires) vanno riportati nella sezione II del quadro RX.


Fonte: Agenzia Entrate




0 commenti:

 
Top